Chi ha fatto eseguire interventi di manutenzione della propria unita' immobiliare, interventi che sono annoverabili tra quelli che danno accesso al beneficio delle detrazioni fiscali ha diritto di detrarre anche spese accessorie quali spese per trasloco e custodia dei mobili?
Questa, nella sostanza, la domanda che ci pone un nostro lettore: “Ciao amici di Condominioweb! Stanno per finire i lavori di ristrutturazione integrale del mio appartamento. Per farli eseguire speditamente (in verita' alcune stanze dovevano essere necessariamente completamente vuote) l'ho letteralmente svuotato tutto e depositato i mobili in un magazzino con dei depositi a box.
Vi chiedo: siccome per i due traslochi e per il deposito ho speso una cosetta, secondo voi posso portare queste spese in detrazione, come ad esempio, faro' per il compenso del tecnico?”
Norma di riferimento e' il d.p.r. n. 917/86 (cosa'¬ detto Testo unico delle imposte sui redditi); unica eccezione transitoria e' quella della misura della detrazione che negli ultimi anni e' provvisoriamente alzata al 50% di quanto speso con un monte massimo di € 96.000,00. Questa misura e' valevole, ad oggi, fino al 31 dicembre 2017.
L'art. 16-bis, primo comma, del testo unico summenzionato elenca gli interventi rispetto ai quali e' possibile fruire del beneficio fiscale.
Il secondo comma della norma appena citata specifica che “tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia”.
Cosa'¬, ad esempio, sulla scorta di questa specificazione l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello ha negato che il beneficio in esame potesse trovare applicazione in relazione ai compensi corrisposti all'amministratore di condominio.
Ristrutturazioni edilizie, e' detraibile il compenso dell'amministratore?
Ed per le somme spese per il trasloco e la custodia di mobili in ragione dello svuotame
nto dell'appartamento in occasione dei lavori di manutenzione? Idem.
Al riguardo sulla rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate “Fisco Oggi”, in una risposta ad un quesito sostanzialmente identico a quello del nostro lettore, si legge che:
“Le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio non rientrano tra quelle oggetto della detrazione (circolare 57/E del 1998). Analogamente, tali spese non scontano l'imposta sul valore aggiunto in via agevolata, ma sono soggette all'aliquota ordinaria, attualmente fissata al 22 per cento” (Fonte: https://goo.gl/egKyyZ).
La circolare indicata nella risposta specifica quali sono le spese rispetto alle quali e' possibile fruire della detrazione non citando trasloco e custodia di mobili.
Non solo, quindi, nessuna detrazione, ma anche IVA nella misura ordinaria pari al 22%; com'e' noto per gli interventi straordinari di ristrutturazione delle abitazioni l'IVA e' pari al 10% del compenso (d.p.r. n. 633/1972).
Stando cosa'¬ le cose, quindi, salvo costi che rendano vietato l'uso del contante, il pagamento potra' avvenire anche in questo modo, non incorrendosi in alcuna irregolarita' ai fini della fruizione del beneficio…perchè non c'e' alcun beneficio per questa spesa.
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