Nel caso d'interventi edilizi comportanti ristrutturazione mediante demolizione e/o ampliamento, quando il committente ha diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali del 50% della spesa effettuata?
Il termine ristrutturazione può assumere differenti significati a seconda che lo si declini nel suo significato comune o in quello attribuitogli dal testo unico in materia edilizia (cfr. art. 3 d.p.r. n. 380/01).
In questo contesto è utile ricordare che qualora con il termine ristrutturazione intendessimo fare riferimento ad opere di manutenzione ordinaria (es. piccole sostituzioni, ri-pitturazione, ecc.), allora dovremmo ricordare che la detrazione fiscale per questo genere d'interventi è fruibile solamente se si tratta di opere riguardanti le parti comuni di un edificio in condominio (cfr. art. 16-bis, primo comma lett. a), d.p.r. n. 917/86).
Svolta questa doverosa premessa definitoria, è bene comprendere quali interventi ed a che condizioni possano fruire della detrazione fiscale del 50% su una spesa massima di € 96.000,00 (il beneficio fiscale nella misura così indicata sarà valido anche per l'anno 2016, data la sua proroga contenuta nella legge di stabilità per quell'anno).
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Al riguardo è utile volgere lo sguardo alle indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate nelle proprie guide e circolari sull'intricata materia delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia.
Così sulla Guida dell'ente rilasciata nell'aprile 2015 si legge che:
“- per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
- se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2011)” (Fonte: Guida Agenzia entrate, edizione aggiornata ad aprile 2015 => http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf).
Chi esegue interventi di ristrutturazione edilizia, quindi, avrà diritto alla detrazione solamente per quelle opere che incidono sull'edificio esistente senza ampliarlo o sostituirlo ex novo anche se con altro identico al precedente. Ciò vuol dire che il significato di ristrutturazione edilizia in ambito fiscale è differente da quello specificato nel testo unico ed anche se il d.p.r. n. 917/86 fa espresso rimando alle definizioni di cui al testo unico per l'edilizia al fine di individuare gli interventi che possono fruire della detrazione, tali riferimento debbono intendersi mitigati dall'interpretazione fornitane dall'agenzia delle entrate.
Così, ad esempio, se Tizio decide di ristrutturare una parte della sua casa e di ampliarla parzialmente in base a quanto stabilito dal così detto piano casa, egli avrà diritto alla detrazione per quanto riguarda le opere di ristrutturazione e non per quelle di ampliamento. Conseguentemente l'impresa esecutrice dovrà specificare chiaramente la spesa per l'uno e per l'altro intervento al fine di consentire al committente di beneficiare della detrazione in esame.
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