In seguito all'erroneo distaccodella fornitura di energia elettrica, se il debito e' stato pagato dall'utente, la societa' somministrante non puo' sospendere l'erogazione del servizio e qualora cio' accada e' obbligata al risarcimento del il danno non patrimoniale.
Un utente riceve dall'Enel un preavviso di interruzione del servizio di somministrazione di energia elettrica motivato dall'esistenza di due fatture non pagate.
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L'utente, invece, comunica con formale reclamo all'Enel l'avvenuto pagamento di tale fatture chiedendo di non procedere all'interruzione del servizio. Ciononostante, l'Enel, a causa di un problema di comunicazione di informazioni fra i vari uffici, provvede erroneamente al distacco della fornitura di energia elettrica per un periodo protrattosi oltre venti giorni.
L'utente cita l'Enel dinanzi al Giudice di Pace, che con sentenza dich
L'utente cita l'Enel dinanzi al Giudice di Pace, che con sentenza dichiara la societa' inadempiente condannandola a causa del suo inadempimento al pagamento del danno, determinato in via equitativa, subito dell'utente pari all'importo di Euro 1500,00.
L'Enel impugna tale sentenza dinanzi al Tribunale che, in funzione di giudice di appello, riforma in toto la sentenza di primo grado, condannando l'utente al refusione delle spese sopportate dalla societa' appellante.
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L'utente ricorre in Cassazione, e fra i vari motivi posti a fondamento del suo ricorso, lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado che avrebbe omesso di considerare ' un punto decisivo della controversia relativo al grave inadempimento dell'Enel'.
Secondo il ricorrente l'Enel malgrado il suo formale reclamo, e nonostante l'inesistenza della morosita' , aveva arbitrariamente provveduto al distacco dell'energia elettrica rendendosi, in tal modo, inadempiente.
Malgrado tale precisa scansione dei fatti di causa, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente considerato che l'inadempimento dell'Enel non era cosa'¬ grave da giustificare l'azione risarcitoria.
La Cassazione accoglie il ricorso dell'utente effettuando alcune importanti precisazioni in merito al contratto di somministrazione: fattispecie contrattuale in cui si colloca la fornitura di energia elettrica.
Secondo la Cassazione il contratto di somministrazione, riserva al somministrante la possibilita' di sospendere l'erogazione di fornitura di energia elettrica in caso di ritardo, da parte dell'utente, del pagamento anche di una sola bolletta.
Di conseguenza la sospensione della fornitura di energia elettrica e' legittima solo fino a quando permane l'inadempimento dell'utente.
Pertanto se la sospensione della fornitura avviene quando l'utente ha gia' provveduto al pagamento delle fatture pregresse, si verifica un inadempimento del somministrante ( Enel) che obbliga quest'ultimo 'al risarcimento del danno ai sensi degli articoli 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento e' stato determinato da causa non imputabile al somministrante', consistente nel caso di specie nell'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento.
A tal riguardo la mancata conoscenza dell'avvenuto pagamento delle fatture da parte dell'ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, rappresentando un fatto interno alla societa' e non dipendente dall'utente, non esclude a carico del somministrante l'obbligazione risarcitoria a meno che non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla societa' ed alla sua organizzazione. (in tal senso vedasi: Cass., 17.1.1997 n. 9624).
In pratica la circostanza che l'Enel ha sospeso la fornitura di energia, malgrado il pagamento delle bollette da parte dell'utente, non poteva essere giustificata dalla sentenza impugnata dal fatto che l'utente avesse fatto ricorso ad un pagamento irrituale.
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