Manleva a carico dell'impresa edile per la coibentazione scadente del fabbricato: risarcibile anche la lesione non patrimoniale per infiltrazioni d'acqua e umidità che creano gravi disagi alla serenità personale e alla vivibilità della casa.
In caso di infiltrazioni d'acqua nella singola unità immobiliare, che portano alla formazione di muffe sui soffitti, deve ritenersi che il condominio sia responsabile in via autonoma nei confronti del proprietario esclusivo ex art. 2051 c.c., se non offre la prova del fortuito. Nondimeno, scaturendo l'evento lesivo da vizi costruttivi, l'impresa che ha edificato il fabbricato deve essere condannata a manlevare il condominio di tutte le somme che quest'ultimo dovrà corrispondere al proprietario esclusivo.
Così ha stabilito la Corte d'Appello di Milano che, con sentenza n. 2680 del 23 giungo 2015, ha confermato la decisione di primo grado, anche per quanto riguarda la piena risarcibilità del danno non patrimoniale per la situazione di grave disagio subita dagli attori, con pregiudizio al diritto all'abitazione e anche alla salute.
Il fatto – Due condomini, in proprio e come genitori dei figli minori, citavano in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni manifestatesi all'interno dell'appartamento di loro proprietà, posto al quinto piano dello stabile condominiale, per effetto dell'erronea coibentazione delle pareti perimetrali di proprietà comune. Il condominio si difendeva chiamando in causa la ditta costruttrice, unica responsabile, a suo dire, delle infiltrazioni.
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La ditta condannata a manlevare il condominio. In primo grado, il tribunale accoglieva la domanda di risarcimento condannando il condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di custode delle parti comuni nel momento in cui si è verificato il danno. Ma a risarcire indirettamente il danno è la ditta costruttrice, chiamata a manlevare il condominio di tutte le somme che sarà tenuto a corrispondere agli attori. Per il tribunale, infatti, “l'umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c.” (Cass. civ. 3753/1999).
Con la sentenza in esame, la Corte d'appello ha confermato la condanna di primo grado, anche per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale alla vivibilità della casa per le infiltrazioni d'acqua che hanno creano muffe su soffitti e pareti ed hanno provocato anche allergie agli abitanti dell'immobile.
Risarcibile il danno alla salute. Per la Corte territoriale risulta documentato, nel caso di specie, che a causa dei fatti oggetto di giudizio si sono prodotte per anni nell'abitazione degli attori situazioni di grave disagio, con pregiudizio alla serenità personale ed alla vivibilità della casa, messe ingiustamente a repentaglio dalla presenza di muffe e umidità, “determinando una significativa lesione degli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti, ed in particolare del diritto all'abitazione, ma anche alla salute”.
Del resto, è la stessa A.S.L. a certificare la presenza di muffe: uno dei figli della coppia è risultato allergico all'Aspergillus F, un fungo che vive in ambienti umidi. Non c'è dubbio, dunque, che oltre al danno patrimoniale si configuri anche quello non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
Nella sentenza in commento, i giudici richiamano in caso concettualmente analogo esaminato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'esposizione ad immissioni sonore intollerabili: anche in tale ipotesi, possono determinarsi lesioni del diritto al riposo notturno e, per quale che qui in particolare interessa, alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita da danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. civ., sentenza 18.12.2014, n. 26899).
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