Osservando le norme dettate dal codice civile, cosa'¬ come da altre leggi, sovente si scorge il riferimento all'azione di ripetizione dell'indebito.
Che cos'e' la ripetizione dell'indebito?
Quando puo' essere fatta valere?
Entro che termini si puo' iniziare quest'azione?
Per ripetizione dell'indebito si intende l'azione attraverso la quale si domanda la restituzione del pagamento non dovuto.
Il codice civile, che disciplina il pagamento dell'indebito con gli articoli dal 2033 al 2040, distingue due ipotesi:
a) indebito oggettivo;
b) indebito soggettivo.
Il primo caso si ha quando si e' pagata una somma di denaro che non si sarebbe dovuta pagare.
Recita l'art. 2033 c.c.:
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Si pensi al condomino che abbia eseguito il pagamento sulla base di una delibera poi dichiarata invalida dall'Autorita' Giudiziaria.
L'invalidazione della delibera comporta, ove riguardante una spesa (complessiva o individualmente considerata), la non doverosita' di quei versamenti e quindi il diritto di chi li ha versati ad ottenere indietro le relative somme, con gli interessi.
L'indebito oggettivo, quindi, ha a che vedere con la (non) doverosita' del pagamento.
Differente l'ipotesi dell'indebito soggettivo, disciplinata dall'art. 2036 c.c. che recita:
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
Nel caso disciplinato dalla norma appena citata, la persona che ha pagato si credeva debitrice, in base ad un errore scusabile (ossia non un errore marchiano), puo' pretendere la restituzione dell'indebito versamento purchè il creditore, in buona fede, non si sia spogliato delle garanzie o del titolo verso il reale debitore.
=> Non si verifica l'indebito arricchimento del condomino che si incassa le somme dall'assicurazione senza restituirle