Ciao Amici di Condominioweb! Sono un amministratore e vorrei porvi un quesito sulla ripartizione delle spese.
“Nella citta' in cui vivo e lavoro, dallo scorso mese e' iniziata la raccolta dei rifiuti porta a porta. In pia'¹ di un condominio che gestisco, la raccolta e' effettuata con conferimento in bidoni dati in comodato al condominio (ho firmato io alla consegna).
Per pia'¹ di un edificio con i condo'mini abbiamo chiamato una ditta per la loro movimentazione, poichè non hanno il portiere.
Il problema che si sta ponendo sono le sanzioni: l'impresa che effettua il servizio di nettezza urbana unitamente ai vigili urbani sono molto rigidi. Nessun ritiro del rifiuto conferito se non conforme alle prescrizioni comunali e sanzioni per gli inadempimenti.
Quando, com'e' accaduto, e' l'impresa che li movimenta ad aver sbagliato (es. rientro dopo l'orario consentito) ho chiesto ed ottenuto (come d'accordi) i soldi da questa. Ma quando dipende dai condo'mini, che cosa posso fare? Posso addebitare la spesa al responsabile? Altrimenti come devo ripartire la spesa?”.
Mancanza di autodichia del condominio: e' questa l'affermazione da cui partire per rispondere alle domande del nostro lettore.
Detta diversamente: all'assemblea condominiale, in generale, non e' riconosciuto alcun potere di farsi giustizia da sè, addebitando spese e persone che, sulla base della valutazione della maggioranza, siano incappate in responsabilita' .
Da non perdere: Raccolta differenziata in condominio. Nel ginepraio normativo sono i condomini a pagare.
In tal senso la giurisprudenza si esprime ormai da anni.
In una delle pia'¹ significative pronunce sull'argomento, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “l'assemblea non puo' porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio, nè a tale titolo imputargli alcuna spesa.
Tale spesa va provvisoriamente ripartita secondo gli ordinari criteri tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell'amministratore, contro il condomino da essi ritenuto effettivamente obbligato, per ottenere da lui il rimborso di quanto indebitamente anticipato.
Fino a quando l'obbligo risarcitorio del singolo non risulti accertato (il che si verifica, appunto, per effetto del riconoscimento dell'interessato o a seguito della pronunzia del giudice) l'assemblea non puo' disattendere l'ordinario criterio di ripartizione nè disapplicare la tabella millesimale, ma e' tenuta ad osservare la regola generale stabilita dall'art. 1123 cod. civ., secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di ciascun condomino alla proprieta' comune, e cioe' in base ai millesimi” (Cass. 22 luglio 1999 n. 7890).
Pia'¹ chiara di cosa'¬ la Cassazione non poteva essere: se c'e' un danno e questo danno non e' riconosciuto da alcuno dei condo'mini come conseguenza di una propria azione/omissione, l'assemblea non puo' imputarne il costo a chi ritiene responsabile, ma deve ripartire la spesa secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge o dall'accordo tra le parti fintanto che, eventualmente, non intervenga una sentenza di condanna.
Cio' vale anche nell'ipotesi di sanzioni amministrative per la violazione delle regole dettate in materia di conferimento dei rifiuti, sanzioni che per i condo'mini in regola rappresentano indubbiamente un danno. Nel caso in esame, in assenza di indicazioni regolamentari pattizie, la spesa va ripartita tra tutti i condo'mini interessati dal servizio sulla base dei millesimi di proprieta' .
Unica eccezione all'assenza di autodichia in condominio e' rappresentata dalle sanzioni pecuniarie previste per l'inosservanza del regolamento condominiale. Il tal caso e' la legge – art. 70 disp. att. c.c. – a prevedere in capo all'assemblea uno specifico potere sanzionatorio.
Forse che sia consigliabile, quindi, inserire nel regolamento delle sanzioni per la violazione dell'uso delle cose comuni, in questo caso dei bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti?
Potrebbe essere una soluzione, fermo restando che anche per la sanzione erogata dall'assemblea debbono esistere idonei elementi fattuali che legittimo una scelta del genere.