Qual e' il criterio di ripartizione da utilizzare per la ripartizione dei costi inerenti interventi sull'impianto di messa a terra condominiale?
Per rispondere a questo quesito, e' utile rammentare che cos'e' un impianto di messa a terra e successivamente quali siano i principi generali sui quali si fonda la materia della ripartizione delle spese condominiali.
Partiamo dalla cosa'¬ detta messa a terra.
L'impianto di messa a terra serve a scaricare a terra, per l'appunto, l'energia elettrica derivante dal funzionamento degli elettrodomestici.
L'impianto di messa a terra e' composto da:
«- dispersore (formato da uno o pia'¹ elementi disperdenti);
- conduttore di terra;
- collettore o nodo di terra;
- conduttori di protezione;
- conduttori equipotenziali principali e supplementari» (Giovanni Bellato, Gli impianti elettrici negli edifici civili. Guida alla progettazione e integrazione dei sistemi, Maggioli Editore, 2009).
L'impianto di messa a terra deve essere conforme alle regole tecniche, realizzato da imprese qualificate e provvisto di certificazione di conformita' , il tutto in ragione di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 37/2008.
=> Messa a norma dell'impianto elettrico condominiale
Spese condominiali
Ogni condo'mino partecipa alle spese condominiali per il sol fatto d'essere tale.
Preventivo e rendiconto di gestione non costituiscono l'obbligo, ma individuano la misura dello stesso.
Chiaramente le singole spese e quindi le singole obbligazioni sono deliberate dall'assemblea o ordinate dall'amministratore, ma l'obbligo generale di partecipare ai costi di gestione/conservazione e' dato dalla titolarita' del diritto di proprieta' .
La ripartizione dei costi tra i condo'mini e' decisa:
- da tutti i condo'mini di comune accordo di volta in volta;
- dal regolamento condominiale di natura contrattuale;
- dagli atti d'acquisto (che devono essere uniformi tra loro sull'argomento;
- dalla legge.
Questa e' citata per ultima in quanto, come si suole dire, ha carattere sussidiario: si applica solamente se le altre fonti non prevedono nulla.
Che cosa dice la legge?
L'articolo cui dobbiamo fare riferimento e' l'art. 1123 c.c. e pia'¹ nello specifico il suo primo comma, a mente del quale «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione».
In questo contesto va tenuto a mente anche quanto disposto dal successivo terzo comma dell'art. 1123 c.c. addentellato normativo del cosa'¬ detto condominio parziale, ossia di quella figura di condominio che vede comproprietari e quindi obbligati alle spese solamente coloro che traggono utilita' dai beni che le riguardano.
All'impianto di messa a terra nessun specifico riferimento, ma non c'e' da meravigliarsi. La legge e' volutamente generica indicando come debbano essere ripartite le spese in ragione della natura e dell'oggetto dell'intervento.
Le spese per interventi di conservazione (cioe' manutenzione) dell'impianto di messa a terra condominiale, in quanto impianto comune saranno ripartite, salvo diversa convenzione, secondo i millesimi di proprieta' .