Nel condominio in cui vivo esistono dei rubinetti condominiali nel cortile comune.
Vengono utilizzati dall'impresa di pulizia scale per piccole adduzioni di acqua, dal giardinieri al momento della manutenzione del verde comune da qualche condo'mino per piccoli lavaggi di utensili.
Alcuni di loro, pero', raccolgono pia'¹ di qualche secchio che gli e' utile per lavare la macchina.
Fino ad oggi abbiamo suddiviso questa spesa in parti uguali, ma visto questo andazzo io ritengo sia utile cambiare. Come possiamo fare?
Questo il quesito che ci giunge da un nostro lettore.
Partiamo da una premessa: la suddivisione in parti uguali del corrispettivo dovuto per un servizio comune e' possibile solamente se tutti i condo'mini hanno sottoscritto un accordo in tal senso.
Cio' vale anche per la quota di acqua non direttamente riferibile al consumo individuale, ma per utilizzi a fini comuni.
Il tal senso e proprio in un caso riguardante la ripartizione delle spese dell'acqua (in quell'ipotesi riferibile alle abitazioni private, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che il primo comma dell'art. 1123 c.c. “detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo ed il valore della proprieta' di cui ciascuno condomino e' titolare” (Cass. 1 agosto 2014 n. 17557).
=> Le spese per acqua e gas vanno ripartite in base ai consumi effettivi.
Insomma: la' dove le parti non utilizzo un particolare criterio pattizio, bisogna suddividere la spesa secondo i millesimi di proprieta' .
Qualcuno potrebbe obiettare che la pattuizione per la ripartizione in misura paritaria potrebbe essere desunta dai cosa'¬ detti fatti concludenti, ossia dall'accettazione prolungata nel tempo di un particolare criterio di ripartizione.
Vero, ma i facta concludentia sono un istituto che in ambito condominiale trova riconoscimento solamente a livello giurisprudenziale e tra l'altro non unanime, almeno stando alla complessiva lettura della casistica giurisprudenziale in materia di ripartizione delle spese.
Cio' chiarito (ossia che anche il criterio paritario adottato nel condominio del nostro potrebbe essere illegittimo), e' utile entrare nel merito della questione: che fare se qualcuno esagera nell'utilizzo dell'acqua adducibile da rubinetti di proprieta' comune?
Si puo' ipotizzare un maggiorazione di spesa a suo carico?
Ad avviso di chi scrive pia'¹ che di esagerazione, in termini strettamente tecnici, bisogna parlare di abuso, ossia di utilizzo fuori norma di un bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. l'acqua posta al servizio di tutti, secondo lo scrivente, deve essere utilizzata per fini comuni, non per quelli personali, rispetto ai quali si deve utilizzare quella derivante da parti d'impianto a uso esclusivo di chi se ne serve per tali finalita' .
Cio' vuol dire che il comportamento del condomino puo' essere oggetto di censura e divieto in quanto illegittimo ai sensi dell'art. 1102 c.c. Cio', e' bene evidenziarlo, purchè vi sia sistematica reiterazione. Un buon deterrente, pia'¹ che una maggiore spesa, potrebbe essere una sanzione, da prevedersi nell'ambito del regolamento condominiale.
Nulla vieta, comunque, che alla spesa per l'acqua adducibile da parti d'impianto comune possa essere oggetto di specifica pattuizione, purchè sottoscritta da tutti i condo'mini.