«In un condominio nel quale sono proprietario di un appartamento, l'amministratore ci ha informato che e' arrivata una cartella esattoriale per vecchie imposte sulla spazzatura relative all'alloggio del portiere.
Abbiamo fatto delle verifiche ed effettivamente e' vero: il precedente amministratore, cessato il rapporto con il portiere aveva semplicemente volturato l'utenza senza chiedere una chiusura come avevamo deliberato dato che avremo chiuso l'appartamento e staccato tutte le utenze fino alla vendita.
Adesso c'e' da pagare, poi forse ci rifaremo sul nostro ex amministratore per i danni, ma intanto e' sorto il dubbio: come ripartire queste spese?
=> Affitto locale portineria, il canone va diviso tra tutti se il locale e' di tutti (anche nel condominio parziale)
In parti uguali, come dice qualcuno o secondo i millesimi di proprieta' ?
E chi ha comprato recentemente deve pagare in vece del vecchio proprietario e poi rivalersi su di lui?
Grazie mitici, continuate cosa'¬!»
Molti, anzi troppo gentile il nostro lettore, perfino lusinghiero, ma come si suole dire incassiamo ed andiamo avanti.
Partiamo dall'annosa e vexata quaestio delle ripartizioni delle spese condominiali in parti uguali.
Il tormento, in verita' , riguarda per lo piu' qualche frequentatore di forum ed ostinato studioso della materia che, in ragione di qualche sparuta sentenza, ritiene che alcune spese condominiali debbano essere suddivise per legge in parti uguali.
=> Giunto strutturale, nozione e ripartizione delle spese in condominio
No, non e' cosa'¬! La legge non prevede in alcuna norma la ripartizione paritaria, nè in tal senso puo' essere interpretato il secondo comma dell'art. 1123 c.c. («Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno puo' farne.») che invece dice l'esatto contrario.
Se le cose - come ad esempio ascensori e lastrici solari ad uso esclusivo (artt. 1124 e 1126 c.c.) - non servono i condo'mini in misura differente, le spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, nonchè quelle per le innovazioni devono essere ripartite in base ai millesimi di proprieta' , salvo differente convenzione (art. 1123, primo comma, c.c.).
Tale differente convenzione e' rappresentata da un accordo tra tutti i condo'mini, ovvero da una clausola contenuta nel regolamento contrattuale.
Le spese per cartelle esattoriali o richieste di pagamento di Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia), ovvero ancora le riscossioni in proprio praticate da alcuni comuni, altro non sono che costi connessi latu sensu a prestazioni e servizi resi nell'interesse comune.
Tali somme, non v'e' dubbio per lo scrivente, debbono essere ripartite tra tutti i condo'mini secondo i millesimi di proprieta' .
Chi paga nel caso di passaggio di consegne tra vecchio e nuovo proprietario?
Dipende dall'anno di riferimento del debito. Se si tratta di contributi (tasse) relative all'anno precedente ed a quello nel corso del quale e' avvenuta la vendita, verso il condominio opera la solidarieta' tra cedente e cessionario, di cui all'art. 63, quarto comma, disp. att. c.c., salvo regresso del secondo verso il primo per quanto a lui non imputabile.