L'Italia, come al solito, e' sempre in ritardo nel recepimento delle normative europee. Ecco quindi che deve sottostare alle procedure di infrazione che la Commissione Europea sancisce nei nostri riguardi. In particolare, a causa del non corretto recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, il Governo e' stato costretto ad approvare nell'agosto 2015 un Atto, il n. 201, recante disposizioni integrative al D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 per ovviare alla procedura e sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione.
In particolare, con l'art. 5 si procede ad introdurre modifiche all'art. 9 del D.Lgs. 102/2014, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere pia'¹ chiare e rispondenti alla Dir. 2012/27/UE, le norme relative alla misurazione e alla fatturazione del consumo energetico, e disposizioni incentrate soprattutto sulle informazioni che dovranno fornirsi ai clienti finali per la ripartizione dei costi relativi al servizio di fatturazione.
La finalita' e' anche quella di razionalizzare i consumi e favorire il contenimento degli sprechi a salvaguardia del comfort abitativo nonchè dei consumatori, approntando schemi di ripartizione delle spese per la climatizzazione invernale, estiva e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione (diretta o indiretta) dell'energia termica utile, distinguendo i consumi volontari delle singole unita' immobiliari da quelli involontari.
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Ricordiamo che il D.Lgs. 102/2014, in virta'¹ delle
Ricordiamo che il D.Lgs. 102/2014, in virta'¹ delle finalita' di risparmio energetico ed efficientamento, ha introdotto l'obbligo di installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione dei consumi individuali per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria nei condomini con impianto centralizzato (entro il 31 dicembre 2016), nonchè le metodologie per il riparto delle spese attraverso i criteri stabiliti dalla norma UNI 10200:2013 (' Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria').
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Con il progetto di norma nazionale E0208F600, di competenza del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), la norma UNI 10200 non sara' pia'¹ vincolante: l'obiettivo e' dunque incentivare la razionalizzazione dei consumi e il contenimento degli sprechi attraverso metodi di ripartizione delle spese proporzionati ai prelievi effettivamente registrati e ripartendo quelle involontarie rivenienti da dispersioni dell'impianto.
Aspetto fondamentale della ripartizione delle spese, e' la definizione dei criteri di ripartizione tramite cui ciascuna componente di spesa deve essere suddivisa fra le singole unita' immobiliari:
Va precisato che la spesa complessiva del condominio inerente la climatizzazione centralizzata (invernale e/o estiva e dell'acqua calda), si ottiene dalla somma di:
- componente energetica, dovuta all'acquisto del vettore energetico per la produzione di energia; questa si suddivide a sua volta in consumo volontario della singola unita' immobiliare (cioe' la quota a consumo che abbiamo appena visto), e consumo involontario (riveniente da eventuali dispersioni impiantistiche);
-componente gestionale, dovuta alla conduzione appunto e ala manutenzione ordinaria dell'impianto e del servizio di contabilizzazione.
La quota fissa, dunque, comprende sia il consumo involontari che la componente gestionale.
Ricordiamo infine che la proposta attuata dall'Atto di Governo n. 201, di disposizioni integrative al D.Lgs. 102/2014, ha anche stabilito che l'assemblea condominiale, con una delibera, puo' scegliere percentuali diverse da quelle indicate per la quota a consumo o quota variabile (fissata fra il 50% ed
- componente energetica, dovuta all'acquisto del vettore energetico per la produzione di energia; questa si suddivide a sua volta in consumo volontario della singola unita' immobiliare (cioe' la quota a consumo che abbiamo appena visto), e consumo involontario (riveniente da eventuali dispersioni impiantistiche);
-componente gestionale, dovuta alla conduzione appunto e ala manutenzione ordinaria dell'impianto e del servizio di contabilizzazione.
La quota fissa, dunque, comprende sia il consumo involontari che la componente gestionale.
Ricordiamo infine che la proposta attuata dall'Atto di Governo n. 201, di disposizioni integrative al D.Lgs. 102/2014, ha anche stabilito che l'assemblea condominiale, con una delibera, puo' scegliere percentuali diverse da quelle indicate per la quota a consumo o quota variabile (fissata fra il 50% ed il 70% del totale e basata sui consumi effettivamente rilevati), sulla base di una relazione tecnica che ne specifichi le motivazioni. La norma indica anche che per quegli edifici alimentati a gasolio o gas, con tubi di distribuzione esterni ben coibentati, i costi di esercizio del riscaldamento vanno ripartiti fra gli utenti finali con il 70% del totale dei consumi rilevati.
Il progetto di norma nazionale E0208F600 e' sottoposto alla fase di inchiesta pubblica per raccogliere i commenti degli operatori fino al 13 giugno 2016, per cui il documento finale potrebbe riportare differenze o cambiamenti rispetto a quanto appena discusso.
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