Prendiamo spunto da un thread nel nostro forum in materia di pagamenti effettuati dal condominio per interventi effettuati nelle unita' immobiliari di proprieta' esclusiva.
Questa la discussione:
“Giorni fa si e' verificata una perdita d'acqua nel bagno di una delle unita' immobiliari dell'edificio, ce ne si e' accorti tutti per la presenza di una macchia su un muro condominiale. La proprietaria della casa si e' affidata all'idraulico che cura la manutenzione degli impianti comuni.
Cosa'¬ l'idraulico ha rotto parte del muro per verificare la perdita ed ha effettuato la successiva riparazione; il lavoro cosa'¬ prestato e' stato pagato dall'amministratore coi soldi presenti nella cassa condominiale.
Espongo il mio dubbio: la spesa per ricerca guasto e riparazione non dovrebbe essere sopportata dal responsabile del danno?
Tra poco avremo l'assemblea ordinaria: come faccio a vedere se la spesa per il lavoro idraulico verra' addebitato alla condomina responsabile del danno e non al condominio, che non c'entra niente?”.
La questione merita attenzione sia per evitare che, ingiustamente, il condominio sostenga costi che sono di competenza del condominio e perchè per evitare cio' si operi correttamente. Lo stesso dicasi per l'ipotesi contraria.
=> Nessun pagamento se l'assemblea dispone la manutenzione straordinaria sui balconi di proprieta' esclusiva.
Partiamo dal dato fattuale, ossia l'intervento dell'idraulico di fiducia dell'amministratore.
Il fatto, di per sè, e' ininfluente ai fini dell'addebito del costo: forse si e' operato in questo modo perchè si riteneva il condominio responsabile del fatto.
Come dire: il danno e' di natura condominiale quindi interviene l'impresa che sceglie il danneggiante.
L'intervento dell'idraulico in questione, tuttavia, puo' essere anche casuale: magari la condomina non aveva alcuna persona di fiducia e di riferimento.
Cio' detto entriamo pia'¹ nel dettaglio: com'e' intuibile paga chi ha causato la necessita' dell'intervento.
Se la macchia era causata da tubazioni comuni, la spesa d'intervento dell'idraulico viene messa in conto tra gli interventi manutentivi comuni. In tal caso, la riparazione del tubo e' a carico di tutti i condo'mini che se ne servono sulla base dei millesimi di proprieta' .
Se, invece, una volta individuata la causa del danno s'e' scoperto che lo stesso proveniva da una parte di proprieta' esclusiva, la spesa va posta a carico della condomina; in tal caso, pero', il condominio non c'entra nulla, la faccenda va risolta direttamente tra l'idraulico e la signora proprietaria dell'appartamento.
La fattura dev'essere intestata a lei. In caso di contestazioni, il condominio potra' essere coinvolto ove la condomina ritenga (sulla base di elementi reali) che il danno provenga da parti comuni.
Se la fattura e' intestata al condominio e nel rendiconto si imputa la spesa esclusivamente alla proprietaria dell'appartamento, questa puo' contestarlo ove ritenga illegittimo (essendo in gradi di dimostrare tale illegittimita' ) quell'addebito.
Al nostro lettore, quindi, possiamo consigliare di valutare perchè la spesa sia stata ripartita tra tutti i condo'mini e solamente se il danno proveniva da parti di proprieta' esclusiva contestare e chiedere che la questione divenga un affare tra l'idraulico e la condomina.