In tema di rinvio dello svolgimento dell'assemblea condominiale, sebbene tale comunicazione debba avvenire con le stesse forme prescritte per la convocazione, deve ritenersi sufficiente a fare considerare invalida la delibera assembleare assunta a seguito di comunicazione di rinvio di quel consesso ad altra data formulato semplicemente mediante affissione di avviso sulla bacheca condominiale.
Questa, in breve sintesi, la conclusione rassegnata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 3517 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 27 marzo 2017.
I fatti di causa: una serie di condo'mini, con separati giudizi poi riuniti, impugnavano la deliberazione di un'assemblea condominiale svoltasi nonostante l'amministratore avesse avvisato di un suo rinvio a data da destinarsi, ma comunque entro un termine specifico.
Avviso di convocazione dell'assemblea
Brevemente, la nozione di avviso di convocazione dell'assemblea condominiale: esso e' un atto recettizio che la funzione di informare i condo'mini del futuro svolgimento dell'assemblea e quindi dei temi che in essa verranno affrontati.
La legge n. 220 del 2012, novellando l'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ha previsto ben precise forme di consegna dell'avviso (fax, pec, consegna a mani e raccomandata), cui si puo' derogare solo nel caso di convocazione per nomina di un nuovo amministratore a seguito di perdita di requisiti di onorabilita' di quello in carica (art. 71-bis disp. att. c.c.).
=> Avviso di convocazione dell'assemblea a mezzo fax
La giurisprudenza che ha iniziato a pronunciarsi in materia di forma dell'avviso di convocazione ha concluso per la tassativita' delle medesime (Trib. Genova n. 3350/2014)
Ogni atto successivo inerente all'assemblea (integrazione ordine del giorno, modifica date, ecc.) dev'essere considerato atto equipollente alla convocazione e quindi rispettarne le forme.
Rinvio dell'assemblea e effetti sulla delibera comunque adottata
E' questo quanto e' accaduto nella causa risolta dal Tribunale di Milano con la sentenza in commento: l'amministratrice del condominio aveva affisso in bacheca avviso di rinvio della gia' fissata assemblea.
Nonostante tale avviso alcuni condo'mini si erano comunque riuniti ed avevamo deliberato; gli altri, alcuni assenti avevano poi impugnato per contestare quella decisione. Il giudice gli ha dato ragione.
Motivo: sebbene l'avviso di rinvio in bacheca non sia rispettoso delle forme, esso aveva comunque raggiunto il risultato di non far partecipare i alcuni condo'mini all'assemblea.
Si legge in sentenza che “nonostante il rinvio dell'assemblea gia' regolarmente convocata debba seguire le medesime forme della convocazione (art. 66 disp. att. c.c.) e nonostante, nella fattispecie, cio' non sia avvenuto; ritenuto che la ratio dell'art. 1136 comma 6 c.c., sia nel senso dell'invalidita' di ogni delibera alla quale il condominio non sia stato messo nelle condizioni di partecipare, si deve necessariamente concludere per l'invalidita' della delibera impugnata”.
Resta inteso che la prova del rinvio che abbia poi determinato gli assenti a non presenziare sulla base del presupposto che l'assemblea fosse stata rinviata deve essere fornita dagli assenti stessi. Un caso particolare, probabilmente, ma non certo inusuale o unico.