La vicenda. I titolari di attivita' commerciali situate al primo piano di un edificio condominiale hanno impugnato l'ordinanza del comune che impone la rimozione di dodici fiorire ubicate nello spazio davanti ai propri negozi, per la realizzazione delle quali e' stato necessario effettuare piccoli scavi per la collocazione dei vasi.
A parere dell'ente, quindi, tale intervento e' illegittimo poichè effettuato senza alcun titolo edilizio abilitativo e, di conseguenza, le fiorire dovevano essere rimosse.
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Il ricorso al Tar. Il proprietari degli esercizi commerciali che avevano provveduto alla collocazione delle fioriere condominiali nello spazio adiacente alle proprie attivita' hanno impugnato l'ordinanza comunale evidenziando che le fioriere rientrerebbero nell'ambito dei lavori edilizi ai sensi dell'art. 6 DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) e possono classificarsi come 'elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici' e, di conseguenza, il Comune non poteva applicare l'art. 31 del medesimo decreto che prevede la demolizione delle opere realizzate senza titolo edilizio abilitativo.
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La sentenza e i precedenti. Il sentenza del Tar Campania ha accolto il ricorso dei titolari degli esercizi commerciali che hanno provveduto alla collocazione delle fioriere condominiali osservando che, le stesse, devono senza alcun dubbio considerarsi come attivita' di edilizia realizzabile tramite semplice comunicazione di inizio lavori e non sanzionabili con la demolizione. (Tar Campania, sez. VIII, 25 gennaio 2018, n. 1041).
La giurisprudenza amministrativa, infatti, si e' gia' soffermata sul tema delle fioriere condominiali evidenziando che le stesse come 'le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici' costituiscono opere realizzabili secondo il regime dell'attivita' edilizia libera e non richiedono dunque alcun titolo abilitativo; rientrano, tra dette opere, piccole strutture come altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, ovvero tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla piu' comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici.
Peraltro le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo)'¦.
Devono ritenersi ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori (DIA o SCIA) e come tali non sono sanzionabili con la demolizione che si commina solo, e tuttora, per gli interventi assoggettai a permesso di costruire' (Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20.3.2017 n. 135)
Le fioriere, quindi, anche se ancorate al suolo, non costituiscono opere per le quali e' richiesto il titolo edilizio abilitativo e di conseguenza il comune non puo' sanzionare la loro realizzazione con la demolizione; a tal riguardo, inoltre, e' bene ricordare che il titolo edilizio abilitativo e' richiesto solo per le opere ed i manufatti utilizzati come ambienti di lavoro, magazzini e simili.
Una volta accolto il ricorso dei negozianti, e caducato l'ordine con cui il Comune ha imposto la demolizione delle fiorire, all'ente non resta altro che pagare le spese del giudizio.