In caso di mancata realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque il Comune non puo' pretendere il pagamento del relativo canone. Per questo motivo l'ente e' condannato alla restituzione della somma pagata dal cittadino.
Un cittadino si rivolge al Giudice di pace chiedendo la restituzione del canone di depurazione versato sostenendo che nel suo paese non era mai stato realizzato alcun impianto di depurazione, e ciononostante era costretto a pagare oltre alle spese per il servizio idrico, anche quelle per la depurazione delle acque. Il Giudice di pace in primo grado, ed il Tribunale in secondo grado, accolgono le sue richieste e condannano la Societa' che gestisce il servizio idrico integrato alla restituzione della somma pagata dal cittadino.
La Cassazione provvede a ricostruire le disposizioni in materia di risorse idriche facendo specifico riferimento, per la decisione del caso di specie, ad una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994 sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002 n. 179 nella parte in cui prevede che la quota del servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti anche in mancanza di controprestazione. La Corte Costituzionale, inoltre nella stessa sentenza, ha precisato che 'l'esistenza di un preciso sinallagma contrattuale esclude la ragionevolezza della debenza del corrispettivo in assenza della relativa possibilita' di fruizione del servizio' (Corte Costituzionale 10.10.2008, n. 335)
Muovendo da tale presupposto, ossia dal fatto che ogni rapporto contrattuale, presuppone il sinallagma tra le prestazioni: erogazione del servizio di depurazione delle acque e pagamento del relativo canone la Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva giustamente condannato la societa' che gestiva il servizio idrico integrato alla restituzione del canone all'utente: dato che quest'ultima non ha mai fornito la prova dell'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo di riferimento.
Di conseguenza non essendo stata provata, nel periodo in questione, l'
Di conseguenza non essendo stata provata, nel periodo in questione, l'effettiva fruizione del servizio di depurazione da parte dell'utente la societa' che gestiva il servizio idrico integrato non poteva pretendere alcun canone. (Cass.. 4.6.2013 n. 14042)
A tal riguardo l'ordinanza osserva che il Tribunale aveva correttamente valutato tali aspetti nel momento in cui accertava che la societa' addetta alla gestione del servizio idrico integrato non aveva dimostrato nè che erano stati presentati progetti per la realizzazione dell'impianto di depurazione nel Comune in questione, nè tantomeno che tali progetti erano in fase di esecuzione.
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Fra l'altro la sentenza di secondo grado, rileva la Cassazione, aveva giustamente osservato che la societa' che gestiva il servizio idrico integrato non aveva provveduto alla restituzione delle somme agli utenti : violando quanto sancito dalla legge n. 208/2008 che stabiliva l'obbligo delle rispettive autorita' deputate alla gestione del servizio idrico, entro 120 dall' entrata in vigore, di stabilire gli importi da restituire agli utenti nei casi di mancata realizzazione degli impianti.
In conclusione l'ordinanza rileva che sebbene la tariffa del servizio idrico integrato si configura come una prestazione complessa, determinata dalla legge nel suo ammontare. E' irragionevole l'imposizione all'utente della quota del servizio di depurazione anche in mancanza di controprestazione'.
Conclusione: controllate sempre le singole voci di pagamento nel momento in cui si versano i canoni per il servizio idrico integrato, poichè si puo' rischiare di pagare un servizio per il quale non si riceve alcuna prestazione perchè cio' che conta e' il rapporto tra il pagamento e la prestazione.
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