La vicenda. La proprietaria, nonchè locatrice, di un immobile ubicato al piano terra di un edificio condominiale cita in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni sopportati a causa del prolungarsi dei tempi per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione fra i quali figurava anche il rifacimento della colonna montante della condotta fecale.
A sostegno delle sue richieste l'attrice sostiene che il condominio nel novembre del 2006 avviava i lavori per il rifacimento della facciata esterna e per la realizzazione di una nuova colonna montante della fogna che avrebbe servito gli alloggi ai piani superiori.
L'attrice, dopo essersi assicurata che tali lavori si sarebbero conclusi a breve, ha concesso in locazione l'immobile nel dicembre del 2006 con decorrenza dal 2.1.2006.
Tuttavia il conduttore, dopo aver preso atto che alla data di rilascio dell'immobile i lavori in questione non erano ancora stati ultimati, aveva comunicato all'attrice (locatrice e proprietaria) la sua intenzione di recedere dal contratto invitandola a corrispondergli il doppio della caparra versata al momento della conclusione del contratto.
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=> Calcinacci e fogliame nella colonna montante. Il condominio e' obbligato a risarcire i danni in caso di infiltrazioni.
Indispettita per aver dovuto soccombere nei confronti delle legittime richieste del conduttore, l'attrice ha chiamato in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa del protrarsi dei lavori in questione che, in sostanza, le avevano impedito di locare l'immobile di sua proprieta' , chiedendo che il condominio fosse dichiarato responsabile ex art. 2043 per il danno ingiusto sopportato.