La legge di riforma del condominio, in termini ufficiali nota come legge n. 220 del 2012, necessita davvero di interventi volti a precisare, chiarire e migliorare l'applicazione di alcune norme?
La risposta è positiva: fin dai primi commenti, su questo sito (ma in verità ovunque), si è detto che la riforma del condominio non era il testo che ci si aspettava.
Perfino in Parlamento (nello specifico Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante) si era affermato che quello all'esame non era il migliore dei testi possibili, che era un testo migliorabile ma che non ci si doveva lasciar sfuggire l'occasione di approvarlo.
A riforma approvata, subito ci si è posti alcuni interrogativi di non poco conto: durata dell'incarico dell'amministratore, contenuto dell'anagrafe condominiale, irrogazione delle “multe condominiali”, senza dimenticare le critiche alla farraginosa (eufemismo) procedura di convocazione dell'assemblea del supercondominio con più di sessanta partecipanti o alle norme sulla formazione.
Solo alcuni di questi aspetti furono emendati con un decreto legge, il n. 145/2013 (poi convertito in legge n. 9/14) che conteneva anche disposizioni in merito alla formazione iniziale e periodica, poi sfociate del noto decreto ministeriale n. 140 del 2014.
Dai palazzi della politica, come si suole dire, i primi commenti alla riforma furono positivi (sic! nonostante le premesse della Commissione Giustizia). Tanto positivi che in un'intervista concessa al IlSole24Ore, il sottosegretario Ferri, proprio con riferimento alla normativa in materia di supercondominio, nel difenderne la bontà affermò che “la prassi applicativa potrà dare conto della bontà della soluzione normativa adottata o della necessità di rimedi o di creazione di sistemi alternativi” (Fonte: IlSole24Ore, 12 giugno 2015 http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2015-06-12/il-sottosegretario-cosimo-ferri-serve-tempo-giudicare-riforma-201002.php?uuid=ABa9gjxD).
Come dire: tutto bene, per ora, poi vedremo con il tempo se e che cosa migliorare. Nel resto dell'intervista il sottosegretario difendeva legge n. 220 e del decreto n. 140, considerandoli chiari e soddisfacente; in particolar modo il sottosegretario non vedeva “alcuna incertezza” sulla durata dell'incarico dell'amministratore, uno dei veri punctum dolens di questa vicenda.
A meno di sei mesi da quella chiara presa di posizione, il sottosegretario pare aver cambiato idea. Così in un convegno organizzato da Anaci Genova, come riporta IlSole24Ore del 10 novembre 2015 (http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/imprese-e-professioni-tecniche/2015-11-07/ferri-per-riforma-sono-opportuni-alcuni-aggiustamenti-164718.php?uuid=ACwR9WVB) Ferri ha affermato che la riforma necessita di alcuni aggiustamenti, specie, ad esempio, sulla durata dell'incarico dell'amministratore. Si, proprio così! Il sottosegretario afferma che in particolare su questo aspetto è bene che siano portati alcuni chiarimenti alla riforma, per farla funzionare meglio. Ma non il solo revirement del Ferri che anche sulla disciplina del supercondominio s'è detto favorevole ad una semplificazione dell'attuale assetto normativo.
La domanda, come si diceva un tempo, sorge spontanea: cos'avrà fatto cambiare idea al sottosegretario in meno di sei mesi? Il 27 novembre 2015 al Reif (reinnovation forum), organizzato da Sinteg, Ferri accoglierà altre proposte di riforma non solamente della legge n. 220 ma anche del dm n. 140.
Ogni contributo al miglioramento della legge n. 220 del 2012 è utile e ben gradito. Siamo contenti che Ferri sia tornato sui propri passi, evidentemente ammettendo, sia pur implicitamente, che il suo giudizio del giugno scorso era stato troppo frettoloso. Auspichiamo che faccia lo stesso sul decreto ministeriale n. 140 riguardante la formazione iniziale e periodica.
Quello che ci chiediamo, tuttavia, è ben altro: il cambio di passo di Ferri sulla materia condominiale è frutto di un ripensamento a titolo personale oppure si tratta del preludio ad un'azione governativa? Non ce ne voglia il sottosegretario, ma saremmo molto più contenti se si trattasse della seconda ipotesi.
=> Se non si possiedono i requesiti non si può svolgere l'attività di amministratore
=> Formazione amministratori di condominio, una rosa nel deserto.