Quali sono le conseguenze, per il condominio e per il condomino nel caso di rifiuto da parte del destinatario della raccomandata contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale?
Prima di entrare nel merito del quesito, che impone di valutare la normativa concernente la consegna della corrispondenza e pia'¹ nello specifico la consegna della posta raccomandata, e' utile soffermarsi in via di accenno, sulla disciplina dell'invio dell'avviso di convocazione.
Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale
Ad occuparsi della disciplina dell'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, nonchè del suo contenuto e della tempistica del recapito e' l'art. 66 terzo comma delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Quale, nella sostanza, il contenuta di questa disposizione normativa?
In primis si specifica – sia pur implicitamente – che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve avere forma scritta.
Quanto al contenuto, dalla norma si desume che esso, come minimo, deve indicare:
a) giorno, ora e luogo di svolgimento dell'assemblea in prima e seconda convocazione;
b) ordine del giorno, ossia elenco degli argomenti sui quali si andra' a discutere.
Tale avviso, cosa'¬ formato, puo' essere ricevuto dal destinatario (id est all'avente diritto a partecipare all'assemblea condominiale) entro cinque giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Quanto alle modalita' di invio dell'avviso, dice l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., si puo' fare ricorso:
=> Avviso di convocazione dell'assemblea in caso di assenza del condomino.
Il caso che ci riguarda attiene alla
prima opzione.
Invio dell'avviso di convocazione mediante posta racc
Il caso che ci riguarda attiene alla
prima opzione.
Invio dell'avviso di convocazione mediante posta raccomandata
Ad occuparsi della definizione di posta raccomandata sono le condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane, allegato A alla delibera n. 385/13/CONS dell'Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni.
L'art. 2, primo comma lett. c), del suddetto allegato specifica che per posta raccomandata deve intendersi il “servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio”.
Con l'invio raccomandato puo' essere richiesto la riconsegna dell'avviso di ricevimento, che consente di provare con certezza il giorno di ricezione della comunicazione.
Rifiuto della lettera raccomandata
Se il destinatario rifiuta la lettera raccomandata questa e' restituita al mittente. La norma di riferimento – che non riguarda gli atti giudiziari soggetti ad apposita disciplina – e' contenuta nell'art. 24, primo comma, delle summenzionate condizioni generali, a mente del quale: “l'invio rifiutato e' restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato.
In mancanza, tale attestazione e' fornita dall'addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio”.
In buona sostanza o e' il destinatario, a mezzo dell'addetto al recapito ad attestare il rifiuto di ricezione, oppure e' tale addetto, in qualita' di incaricato di pubblico servizio, che al giorno della consegna il destinatario si e' rifiutato di ricevere la raccomandata.
Ai fini della regolarita' della convocazione, cio' che conta e' che tale rifiuto sia avvenuto nei termini indicati dall'art. 66 disp. att. c.c., ossia che la comunicazione (poi rifiutata) sia giunta al condomino almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
Cio' che conta ai fini del corretto svolgimento dell'assemblea, infatti, e' la conoscibilita' dell'avviso nel termine di legge e non la sua materiale lettura.
Insomma se i termini sono rispettati le conseguenze del rifiuto restano a carico del destinatario, in questo caso impossibilita' di impugnare per omessa/tardiva convocazione.