Dal 6 giugno 2017 sara' possibile determinare da parte dei comuni la quantita' dei rifiuti prodotti dalle singole utenze domestiche e non. In pratica avremo una vera e propria “tariffa corrispettiva” il cui importo sara' commisurato al servizio reso dai Comuni a copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Quindi “chi inquina paga”.
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Il nuovo decreto. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale Ambiente del 20.4.2017 pubblicato sulla GU del 22.5.2017, che definisce i criteri che i Comuni possono adottare per calcolare i rifiuti prodotti dalle singole utenze ai fini dell'applicazione di una tariffa corrispettiva al posto della TARI che invece, tipicamente e com'e' stato anche per la vecchia TIA, si basa su conteggi presuntivi.
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La raccolta differenziata. A livello nazionale, il D. Lgs.152/06, art. 183, comma 1, lettera “p” (sostituito dall'art. 10, Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), precisa che la raccolta differenzia e' ' la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico '. Quindi per raccolta differenziata si intende la differenziazione effettuata da parte dei cittadini in base alla tipologia di rifiuto.
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La raccolta in condominio. Dal momento della consegna della raccolta dei contenitori, si configurano una serie di obblighi per il condominio: ricevere e custodire tali contenitori; informare i condomini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti ed il loro utilizzo; infine, la cura, la manutenzione e il lavaggio dei contenitori assegnati, che sono a carico del condominio e devono essere organizzati dall'amministratore.
In alcuni casi, puo' accadere che l'assemblea o l'amministratore di condominio, per esigenze di comodita' , decidano di collocare i cassonetti per l'immondizia in posti che non rispettano le norme regolamentari; in tale ipotesi l'amministrazione comunale puo' richiedere il rispetto delle norme (salvo i casi in cui vi sono edifici di nuova realizzazione dotati di appositi locali per la raccolta dei rifiuti). I condo'mini, dunque, in quanto proprietari (ma anche in quanto titolari di diritti reali o personali di godimento) dell'area su cui si trovano i rifiuti, potrebbero essere chiamati a rispondere di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in solido con l'autore. In tale situazionela violazione delle norme a presidio della raccolta differenziata comporta l'irrogazione di una sanzioneche consiste in una multa da pagare a carico dell'intero condominio tra tutti i condo'mini interessati dal servizio sulla base dei millesimi di proprieta' .
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La nuova procedura. Il nuovo provvedimento, che entra in vigore il 6 Giugno 2017, considera come requisito minimo il conteggio puntuale dei rifiuti NON differenziati, denominandoli RUR -rifiuti urbani residui rispetto alla raccolta differenziata- ma consente ai Comuni di utilizzare i criteri di misurazione anche per i rifiuti differenziati, compresi quelli conferiti ai centri di raccolta comunali.
Quindi le utenze dovranno essere identificate da un codice e il riconoscimento dovra' avvenire attraverso di esso o di altri sistemi che riconducano ad esso.
Per ogni utenza dovranno quindi essere registrati i conferimenti attraverso la rilevazione dei contenitori esposti nella raccolta porta a porta, dei depositi presso contenitori ad apertura controllata come i cassonetti esterni e degli accessi ai centri comunali di raccolta.
I rifiuti conferiti dovranno poi essere misurati tramite pesatura (direttamente o tramite rilevazione del volume) da farsi con modalita' diverse: a bordo degli automezzi di raccolta; tramite dispositivi in dotazione agli operatori della raccolta; attraverso i contenitori adibiti alla raccolta; effettuata presso i centri di raccolta.
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Il conteggio. In caso di pesatura diretta la quantita' di rifiuti attribuibili ad una singola utenza e' calcolata come somma delle registrazioni espressa in Kg; in caso di pesatura indiretta ci si riferisce al volume dei rifiuti determinato dalle dimensioni dei contenitori, sacchi, o dalla dimensione dell'apertura dei cassonetti con limitatore volumetrico.
In questo caso il totale riferito per ciascuna utenza puo' essere espresso in volume -misurato in litri- moltiplicato per il coefficiente di peso specifico stabilito dal Comune sulla base dei flussi storici di rifiuti conferiti.
Nel caso di utenze aggregate, ovvero quando non sia possibile una misurazione diretta della quantita' conferita da ciascuna utenza perchè non e' possibile suddividere il punto di conferimento, le quantita' o i volumi sono ripartiti secondo il criterio pro-capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
In conclusione, la finalita' delle nuove norme e' dotare i comuni di una serie di criteri omogenei funzionali, necessari alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da utenze singole o aggregate. Questo permettera' alle amministrazioni comunali di quantificarli in termini di peso o anche solo di volume.
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