La vicenda. Un condomino impugna la delibera con la quale vengono approvate opere di rifacimento dell'ascensore gia' esistente nonchè ripartiti i relativi costi in base all'art. 7, lettera a) del regolamento condominiale ('le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle scale, dei soffitti, dei solai si suddividono secondo quanto stabilisce il primo comma dell'art. 1124 c.c. e dell'art. 1125 c.c.') anzichè - come sostenuto dal ricorrente -secondo l'art. 7, lettera e) ('le spese per la manutenzione, riparazione ed esercizio degli ascensori, saranno ripartite fra i potenziali usufruenti secondo il piano divisionale redatto dal perito compilatore della tabella millesimale').
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La sentenza. La pronuncia, che dirime la vertenza tramite un'interpretazione autentica del regolamento condominiale, offre interessanti spunti di riflessione (Tribunale di Udine, n. 1149/2015).
Va anzitutto precisato che la delibera in questione e' stata emessa nel 2011 ed e', pertanto, precedente alla riforma del 2013 che -per quanto di interesse al presente commento -ha equiparato la posizione di scale e ascensori in punto di spese ex art. 1124 c.c.
In base alla suddetta norma, gli oneri concernenti la manutenzione e la ricostruzione delle scale vanno suddivisi tra i proprietari dei diversi piani serviti dalle medesime, per meta' in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, per l'altra meta' in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
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Secondo la consolidata giurisprudenza del tempo, tuttavia, le disposizioni dell'art. 1124 c.c. erano applicabili per analogia anche alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore gia' esistente (Cass. Civ. n. 5975/2004).