E' possibile ottenere la riduzione delle spese condominiali di un appartamento vuoto?
E' questa la domanda di un nostro lettore che specifica: 'Da ormai due anni l'appartamento che prima utilizzavo come abitazione e' vuoto perchè mi sono trasferito in un'altra citta' . Dapprima ho pensato di affittarlo, ma poi ho preferito evitare perchè a breve vorrei provare a venderlo.
Giacchè e' vuoto (anche di arredi) ho staccato tutte le utenze dirette (luce, gas e telefono) e cosa'¬ facendo ho ottenuto una riduzione della tassa sulla spazzatura. Mi sono quindi domandato se tale procedura mi puo' fare accedere automaticamente ad una riduzione delle spese condominiali. Mi potete aiutare?'
La risposta al nostro lettore e' che, salvo particolari accordi con tutti i suoi vicini e/o clausole contenute in un regolamento condominiale contrattuale, egli dovra' continuare a pagare le spese condominiali nella misura piena.
Vediamo perchè. Esiste una norma del codice civile, esattamente il secondo comma dell'art. 1123, la quale specifica che ogni condomino deve pagare le spese condominiali in base all'uso che puo' fare dei servizi e delle cose comuni.
=> La ripartizione delle spese condominiali, - di Luigi Modaffari
Sovente questa norma viene utilizzata per sviluppare un ragionamento che e' pressappoco questo: 'Siccome il mio appartamento non e' utilizzato da nessuno, allora lo utilizzo meno anzi non lo utilizzo proprio e quindi non devo pagare nulla o almeno devo pagare meno'. Non e' cosa'¬.
La Cassazione ha chiarito che non si paga per l'uso effettivo, ma per quello potenziale. In una sentenza datata 1991 si legge che il secondo comma dell'art. 1123 c.c. 'stabilisce una ripartizione delle spese in questione in misura proporzionale non gia' al valore della proprieta' di ciascun condomino ma all'uso che ciascun condomino puo' fare di una determinata cosa comune - riguarda il caso in cui la cosa comune (pia'¹ esattamente il servizio comune) sia oggettivamente destinata a permettere ai singoli condomini di goderne in misura diversa (inferiore o superiore al loro diritto di comproprieta' sulle parti comuni); e, a tal fine, si deve avere riguardo all'uso che ciascun partecipante puo' farne, cioe' al godimento potenziale e non al godimento effettivo, e, quindi, non all'uso che effettivamente ne faccia o non ne faccia'(Cass. n. 13161/91).
=> Nulla la ripartizione delle spese di ascensore basata sul numero di persone che abitano l'appartamento.
Cosa'¬, ad esempio, mentre per quel che riguarda il servizio idrico evidentemente vi sara' una riduzione delle spese dovuto al fatto che non si consuma acqua, per l'ascensore, il portierato, oppure per il compenso dell'amministratore non si potra' , in via generale, addivenire ad alcuna riduzione poichè il condomino potra' sempre entrare nella propria abitazione, interagire con l'amministratore, ecc. al di la' del fatto che questa sia abitata effettivamente.
La regola generale, tuttavia, soffre un'eccezione: un differente intercorrente tra tutti i condo'mini che puo' essere contenuto in un regolamento di origine contrattuale oppure in un successivo atto siglato dagli stessi.
Questo accordo puo' prevedere modalita' e termine della riduzione e/o dell'esenzione, stante il fatto che la materia della ripartizione delle spese condominiale rientra tra quelle disciplinabili da un accordo tra tutti i condo'mini (art. 1123, primo comma, c.c.).
=> Scelta dei criteri di ripartizione delle spese: si applica la legge a meno che tutti i condomini non decidono diversamente