L'amministratore di condominio deve iniziare una serie di recuperi crediti contro alcuni condòmini morosi. Per farlo ha chiesto a quelli in regola con i pagamenti una somma necessaria per attivare il ricorso per decreto ingiuntivo. È giusto?
Uno dei condòmini ha impugnato la delibera assembleare. Nei prossimi giorni dobbiamo presentarci davanti ad un organismo di mediazione per tentare di risolvere la vicenda. Per aderire alla procedura è necessario pagare delle somme. L'amministratore le ha chieste a tutti condòmini, fuorché l'impugnante: è corretto?
La “trappola” della mediazione nelle liti aventi ad oggetto le delibere assembleari
Ci fermiamo a questi due esempi, ossia a situazioni nelle quali l'amministratore è obbligato per legge e per comportamento altrui (leggasi morosità e citazione in giudizio) ad attivarsi, per valutare l'aspetto connesso all'anticipazione di spese legali.
In effetti, specie nel caso di decreto ingiuntivo, in molti potrebbero fare un ragionamento simile: “com'è possibile che nonostante uno dei condòmini sia moroso per recuperare quelle somme dobbiamo pure anticiparne delle altre?”.
La risposta al quesito sta in una sola ragione: costi di giustizia.
Innanzitutto l'avvocato incaricato potrebbe – legittimamente – domandare un anticipo sulle competenze a lui dovute. È raro nel caso di ricorsi per decreto ingiuntivo, almeno fino alla notifica del decreto, ma così potrebbe essere.
Ciò che è ineludibile sono le spese di giustizia. Per le cause di valore fino ad € 1.100,00 si tratta di versare, al momento del deposito del ricorso un contributo unificato pari ad € 21,50. Se il credito da recuperare sale, tuttavia, si può arrivare anche a qualche centinaio di euro. Sopra € 1.100,00 è indispensabile versare un imposta di bollo pari ad € 27,00. Ci sono, poi, le spese per chiedere le copie degli atti e quelle per la notifica.
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In buona sostanza si può trattare di poche decine di euro o di alcune centinaia. Somme che l'amministratore non ha alcun obbligo di anticipare e che salvo particolari casi di prenotazione a debito (che comunque comportano maggiori costi successivi) devono essere versate al momento dell'effettuazione dell'attività corrispondente. Poiché chi promuove l'azione legale è il condominio – in persona dell'amministratore pro tempore – è evidente che spetti al proponente anticipare quanto necessario e far partire l'iniziativa, salvo recupero di questi costi che verranno posti a carico del debitore. Ciò per quanto concerne il ricorso per decreto ingiuntivo.
Per il procedimento di mediazione, così come per la successiva causa d'impugnazione della delibera – qualora il tentativo di bonario componimento non dovesse andare a buon fine – la situazione non è differente: si deve pagare quanto necessario a prendere parte alla procedura in quanto si è parti della stessa.
È bene ricordare che, salvo diverso accordo tra le parti, le spese legali devono essere considerate spese necessarie per la gestione delle parti comuni (prestazione di un servizio nell'interesse comune) e come tali ripartite tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.
Unico escluso dalla divisione? Il condomino controparte, al quale solamente al termine del procedimento ed in caso di condanna (in quello di conciliazione solamente se si raggiunge un accordo in tal senso) potranno essere addossate tutte le spese di procedura.
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