Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, essendo obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, risponde ex articolo 2051 del c.c. dei danni da queste cagionati. Ne discende che e' onere del custode convenuto in risarcimento, dimostrare in ipotesi l'inidoneita' in concreto della situazione a provocare il pregiudizio, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno.
Cosa'¬ si e' pronunciata la Corte di Appello di Bologna nella sentenza dell'1 dicembre 2015, ove e' stato precisato che il condominio e' proprietario e 'custode' dei beni e dei servizi comuni e, pertanto, e' tenuto a vigilare sulla funzionalita' delle parti predette, a curarne la manutenzione nonchè ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose in comunione non rechino pregiudizio alcuno alle persone (condomini o terzi) ed ai loro beni.
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Questi i fatti di causa. Un condomino, in qualita' di genitore, citava in giudizio il proprio condominio per le lesioni riportate dalla figlia minore a causa del ribaltamento del sedile di una panchina in cemento situata nell'area cortilizia condominiale; pertanto, chiedeva al Tribunale adito la condanna del condominio al risarcimento dei danni riportati dalla minore. Costituendosi in giudizio, il Condominio convenuto contestava in toto la domanda dall'attore; in particolare, affermava la totale mancanza di responsabilita' del condominio dell'accaduto per il verificarsi del caso fortuito, inoltre eccepiva la responsabilita' del genitore per omessa vigilanza.
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In primo grado, il Tribunale adito, rilevata infondata la domanda attrice, rigettava la richiesta di risarcimento. La sentenza in oggetto, a seguito di impugnazione, e' stata successivamente modificata dalla Corte d'Appello di Bologna.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'oggetto della discussione riguarda i danni da cosa in custodia.
A tal proposito giova ricordare che il condominio, inteso come l'insieme dei comproprietari delle unita' immobiliari, e' responsabile dei danni causati dalle cose comuni; cio' tanto quando il danno e' stato subito da un estraneo al condominio, tanto quando il danneggiato e' uno stesso condomino.
La norma cui fare riferimento in simili situazioni e' l'art. 2051 c.c. che recita: 'ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito'.
Premesso quanto esposto, con la pronuncia in commento, la Corte Territoriale, ha evidenziato che il limite della responsabilita' del custode ex art. 2051 c.c. risiede nell'intervento del caso fortuito inteso come un fattore esterno (che puo' essere anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato) imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale, con la conseguenza, in tema di ripartizione dell'onere della prova, che mentre compete al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, incombe al custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. (In tal senso Cass. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007 e 11695/2009).
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Nella vicenda in esame, dalle risultanze istruttorie (prove testimoniali) e' stato evidenziato che la panchina di cemento posta nell'area cortilizia non era saldamente ancorata al pavimento per cui e' bastato il movimento di una bambina che e' salita in piedi a scardinarla e a ribaltarla; sicchè, e' risultato anche del tutto irrilevante, data la dinamica del fatto, che non vi fossero adulti a sorvegliare il gioco dei bambini, che non ha spiegato alcuna efficienza causale rispetto all'evento lesivo. Invero, al contrario, l'utilizzo, eventualmente anche improprio, di una panchina ubicata in un cortile condominiale frequentato da bambini rappresenta una eventualita' del tutto prevedibile che doveva suggerire l'adozione della massima prudenza e diligenza nella custodia e nella manutenzione della panchina stessa, in particolare assicurandone la salda adesione al suolo.
Difatti, a parere della Corte bolognese, la responsabilita' del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. presuppone che a cagionare il danno sia stata o l'intrinseco dinamismo della cosa in sè oppure la insorgenza nella stessa di un agente esterno dannoso, che puo' anche consistere nella condotta dello stesso danneggiato (bambina); in tal caso l'agente esterno assurge a caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalita' tra la res e l'evento lesivo solo se possiede i caratteri della eccezionalita' e della imprevedibilita' .
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il condominio e' stato condannato al pagamento del risarcimento del danno patito dalla minore.
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