L'obbligo informativo si concretizza in sede di accettazione della nomina o conferma in carica. L'eventuale mancata o incompleta comunicazione dei dati importa, ove azionata in sede di volontaria giurisdizione, la automatica revoca giudiziale.
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In taluni casi di specie ogni condomino puo' ricorrere alla magistratura per domandare la destituzione dell'amministratore. Il rinnovellato art. 1129, comma11, c.c. prescrive che l'amministratore possa essere revocato dall'autorita' giudiziaria su ricorso di ciascun condomino in tre distinte ipotesi fra cui in presenza di « gravi irregolarita' ».
Il potere revocativo e' attribuito al magistrato sia in presenza di gravi fattispecie espressamente disciplinate, sia nel caso in cui possa ravvisarne ulteriori considerato che l'elenco previsto dall'articolato codicistico non e' tassativo.
Invero, le prime applicazioni giurisprudenziali confermano che l'elenco delle fattispecie dal quale scaturiscono le ipotesi di revoca dell'amministratore non e' da ritenersi esaustivo per cui il giudice e' libero di individuare nuove e diverse ipotesi di gravi irregolarita' .
Oltremodo nitido, al riguardo, il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (28 maggio 2015) in cui si evidenzia che «l'aver previsto 'tra le altre' di cui al comma 12 dell'art. 1129 c.c. fornisce una mera elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa per far intendere in che modo possa essere leso il rapporto di fiducia tra l'amministratore e il condominio».