Continua l'annosa questione interpretativa della obbligatorieta' della mediazione nei giudizi di revoca dell'amministratore di condominio.
=> Mediazione obbligatoria e revoca dell'amministratore di condominio. Spunti di riflessione
=> Obbligo di mediazione per la revoca all'amministratore di condominio
La vicenda. Dalla pronuncia in esame si comprende che una condomina aveva chiesto la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio. L'amministratore, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il mancato tentativo di mediazione obbligatoria. Per tali motivi, il giudicante invitava le parti in mediazione.
Il ragionamento del Tribunale di Macerata. Il giudice dopo aver richiamato la disciplina della mediazione (art. 5 comma 1 bis dlgs. 28/2010) e le disposizioni del codice civile in materia di condominio e revoca dell'amministratore (artt. 64 e 71 disp. att. c.c.) afferma che 'non possano sussistere dubbi in ordine alla applicabilita' al procedimento di revoca dell'amministratore della procedura di mediazione quale condizione di procedibilita' '.
Nel presente provvedimento il Tribunale argomenta le tesi a favore dell'obbligatorieta' della mediazione per la revoca giudiziale:
- In senso contrario non puo' rilevare la previsione contenuta nell'art. 5, comma 4, lettera f, Dlgs 28/2010, che esclude in via generale l'applicabilita' del comma 1 bis per i procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 c.p.c. e segg.);