Quando un condomino agisce in giudizio per la revoca dell'amministratore di condominio, questi sta in giudizio personalmente o nella sua qualita' di legale rappresentante della compagine?
E' questa, in sostanza, la domanda cui ha dato risposta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9348 resa dalla Sesta Sezione mediante deposito in cancelleria l'11 aprile 2017.
I fatti di causa: un condomino agiva in giudizio, a mezzo ricorso in volontaria giurisdizione, per domandare la revoca dell'amministratore del condominio al quale partecipava.
Ne seguiva un contenzioso che arrivava fino alla Corte di Cassazione, su istanza dell'amministratore condominiale.
Questi proponeva due ricorsi: uno in proprio, l'altro nulla sua qualita' di legale rappresentante del condominio.
Per quanto qui d'interesse, la Corte nomofilattica ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'amministratore nella propria qualita' di legale rappresentante della compagine.
Motivo?
Come si legge nell'ordinanza in esame “nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore l'interessato legittimato a contraddire e' soltanto l'amministratore e non il condominio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23955 del 22/10/2013)” (Cass. n. 9348/2017).
Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimita' (quest'ultima citata nell'ordinanza in esame), la compagine “non puo' nemmeno intervenire in adesione all'amministratore, nè beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente (Cass. II, 22/10/2013, n. 23955)” (cosa'¬ Trib. Modena 22 febbraio 2016).
=> Revoca giudiziale dell'amministratore per gravi irregolarita'
Il provvedimento degli ermellini, poi, si sofferma su altri motivi oggetto del ricorso, quali ad esempio le spese legali connesse ai procedimenti di volontaria giurisdizione aventi contenuto sostanzialmente contenzioso, nonchè sulla intangibilita' in sede di legittimita' , del contenuto decisorio del decreto.
In sostanza, anche si questi argomenti, la Corte ribadisce quanto gia' detto in altre occasioni e cioe':
a) la parte di provvedimento riguardante le spese e' ricorribile in cassazione;
b) il provvedimento di revoca o rigetto della richiesta di revoca, stante la natura del procedimento (volontaria giurisdizione) non e' suscettibile di valutazione in sede di legittimita' .
In pratica, quindi, presentato il ricorso (con l'assistenza di un legale, obbligatoria secondo alcune sentenze, stanze la sostanziale natura contenziosa della procedura, cfr. Trib. Modena 22 febbraio 2016) e fissata con decreto l'udienza, la notifica susseguente dev'essere indirizzata alla persona dell'amministratore e non al condominio in persona del legale rappresentante pro-tempore.
L'ordinanza in esame ha riguardato un caso di revoca sorto dopo l'entrata in vigore della riforma del condominio e quindi nella vigenza dell'art. 1129, undicesimo comma, c.c. che nell'ultimo periodo recita:
“In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea (nei casi in cui il passaggio assembleare e' obbligatorio n.d.A.), ciascun condomino puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta puo' rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato”.
E' evidente, tuttavia, che la portata della norma ha scarsa rilevanza posto che nel procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, l'Autorita' Giudiziaria deve pronunciarsi sulle spese, che l'omissione sul punto o l'errore nell'applicazione delle norme che regolano la soccombenza sono suscettibili di ricorso in Cassazione e di passaggio in giudicato (Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).
Come dire: appare improbabile che la compensazione delle spese con contestata possa riverberarsi negativamente sul condominio che non ha revocato l'amministratore pur essendo tenuto a farlo.