Quali sono i poteri del revisore condominiale investito dall'assemblea della verifica della contabilita' ?
Pia'¹ nello specifico: quali i poteri del revisore in merito alla documentazione afferente il conto corrente condominiale?
Partiamo, prima di tutto, dalla norma di riferimento, ossia l'art. 1130-bis che al primo comma specifica che “l'assemblea condominiale puo', in qualsiasi momento o per pia'¹ annualita' specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilita' del condominio”.
Il periodo successivo specifica quorum deliberativi (gli stessi previsti per la nomina dell'amministratore, cioe' sempre maggioranza dei presenti e almeno la meta' del valore dell'edificio) e criterio di ripartizione del costo della revisione (millesimi di proprieta' , salvo differente accordo tra tutti i condo'mini).
Come una qualunque delibera quella che decide sulla revisione contabile e' obbligatoria per tutti i condo'mini.
Per dare risposta al primo quesito, per poi entrare nel cuore della problematica, e' bene tenere a mente che l'assemblea deve specificare l'annualita' o le annualita' che intende sottoporre a revisione. Nulla vieta che la stessa assemblea possa deliberare che una specifica attivita' (es. contabilita' lavori straordinari) sia sottoposta a verifica.
Il revisore, cosa'¬ investito dell'incarico, ha il dovere di verificare se quanto a lui sottoposto e' stato tenuto e redatto correttamente. Si badi: obiettivo della revisione e' la verificazione della regolare tenuta della contabilita' non la necessaria scoperta di errori o frodi.
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Detta diversamente: lo spirito con la quale si deve affidare l'incarico, perchè questo si puo' evincere dalla lettera della legge, non e' quello inquisitorio, ma quello chiarificatore; solo al termine del lavoro del revisore si possono tirare le somme e valutare le eventuali azioni intraprendibili.
Dato questo contesto, sebbene la norma non lo espliciti chiaramente, e' evidente che al revisore condominiale sia riconosciuto il pia'¹ ampio potere d'ispezione della documentazione condominiale inerente l'oggetto della sua verifica.
Si badi: tale potere non si traduce praticamente nella facolta' di insediarsi nello studio dell'amministratore per svolgere una verifica a mo' di verifica fiscale. La facolta' posta in capo al revisore e' quella di chiedere tutta la documentazione cui avrebbe diritto un condo'mino, in quanto rilevante rispetto all'oggetto del suo incarico.
Tra questa, senza ombra di dubbio, rientra la documentazione inerente il conto corrente condominiale. E qui entriamo nel cuore della vicenda: se l'amministratore non consegna questa documentazione, il revisore ha facolta' di domandarla autonomamente all'istituto di credito presso il quale e' accesso il conto?
Ad avviso dello scrivente, cosa'¬ come il condo'mino ha diritto ad ottenere tale documentazione direttamente dalla banca, qualora l'amministratore non abbia provveduto su sua specifica richiesta, allo stesso modo tale facolta' dev'essere riconosciuta al revisore, quale rappresentante della collettivita' che l'ha nominato.
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Tale assunto trova conforto, in una decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario, il quale in relazione ad una questione afferente l'accesso alla documentazione bancaria condominiale ha avuto modo di affermare che “proprio perchè la riforma ha riconosciuto all'art. 1130 bis la possibilita' di nominare un revisore dei conti, ne consegue che se a questi viene riconosciuto il potere di chiedere la documentazione condominiale per valutare e controllare la correttezza della gestione, a maggior ragione deve essere riconosciuta al singolo condomino la pretesa di inoltrare la medesima richiesta all'intermediario” (Dec. n. 8817 del 27 novembre 2015).
L'Autorita' deputata alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario quando ha espresso questa posizione lo ha fatto per motivare la propria decisione rispetto ai poteri da riconoscersi al singolo condo'mino e non direttamente in merito alle prerogative del revisore condominiale.
Cio' non toglie l'utilita' della valutazione dell'Arbitro nell'ambito della valutazione dei poteri di questa figura di recente conio.
Al link il testo della decisione dell'Arbitro Bancario finanziario: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2015/11/Dec-20151127-8817.PDF
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