Sempre pia'¹ spesso ci giungono richieste di chiarimento in merito alla figura del cosa'¬ detto revisore condominiale.
E' una professione?
Per esercitarla e' necessario un corso?
Ci si deve iscrivere in un albo?
Queste le principali domande che riguardano questa figura.
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Queste le principali domande che riguardano questa figura.
Partiamo dal primo elemento: la legge italiana non disciplina dettagliatamente la figura del revisore condominiale.
Il codice civile, all'art. 1130-bis, primo comma, c.c. recita:
L'assemblea condominiale puo', in qualsiasi momento o per pia'¹ annualita' specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilita' del condominio.
Questo l'unico riferimento contenuto nel codice civile. Quella del revisore condominiale, quindi, e' una figura creata successivamente da chi ha inteso connotare il ruolo di particolare specificita' in relazione alle peculiarita' della contabilita' condominiale.
Contabilita' che, e' bene ricordarlo, deve essere tenuta in modo chiaro, semplice e trasparente, ma la cui complessita' , sovente, mal si concilia con questi principi. L'assenza, poi, di modelli legali di rendiconto condominiale fa sa'¬ che la situazione si complichi ulteriormente.
La figura del revisore condominiale, quindi, nelle intenzioni di chi (e ormai non sono pochi) organizza corsi di formazione professionale dovrebbe assurgere al rango di professione non regolamentata ai sensi della legge n. 4 del 2013 (che, sembra un ossimoro, regolamenta alcuni aspetti delle professioni non regolamentate)
=> Parola d'ordine: corretta gestione condominiale e contabilita' accurata
Chi parla di riconoscimento in tal senso e' bene che sia lasciato perdere, perchè la legge non prevede alcun riconoscimento della professione in senso stretto, ma regolamenta l'organizzazione delle associazioni professionali di riferimento, nonchè la certificazione delle competenze dei singoli, senza per cio' conferire a questi aspetti valore preminente in termine legali.
Alla prima domanda e' quindi possibile rispondere che quella del revisore condominiale non e' attualmente una professione, se intendiamo con professione l'attivita' esercitata abitualmente per trarre reddito ai fini della propria sussistenza. Il tempo ed il mercato ci diranno se potra' divenirlo com'e' accaduto, ad esempio, per gli interpreti e traduttori o per le guide escursionistiche.
Secondo quesito: allo stato attuale chiunque puo' assumere l'incarico di revisionare un rendiconto condominiale. Le considerazioni che abbiamo svolto in premessa, tuttavia, dovrebbero essere sufficienti per comprendere che qualora si decidesse di deliberare l'affidamento di simile attivita' sarebbe bene farlo rivolgendosi a persona competente. Personale opinione: la frequenza di un corso per revisore condominiale non garantisce di per sè competenza se non unita alla conoscenza anche pratica della materia condominiale e comunque contabile (insomma al momento e' meglio un revisore che sia anche amministratore o comunque operatore dei settori indicati, piuttosto che una persona che nulla ha a che vedere con la materia condominiale, se non per il conseguimento del diploma di revisore).
Terzo quesito: non esistono albi e quindi obblighi di iscrizione.
Non dimenticate:
per assumere l'incarico di revisore della contabilita' di un condominio allo stato attuale non e' necessario avere seguito superato alcun corso, cio' chiaramente non vuol dire che non sia opportuno farlo.