L'ente condominiale può utilizzare il ricorso cautelare urgente ex art. 700 c.p.c. per ottenere in tempi brevi dall'amministratore uscente la documentazione afferente la pregressa gestione condominiale.
Lo ha ribadito il Tribunale ordinario di Napoli Nord con ordinanza del 31 marzo 2015, con la quale ha accolto il ricorso cautelare proposto dal Condominio avverso l'amministratore uscente, condannandolo all'immediata restituzione di tutta la documentazione in suo possesso attinente l'attività svolta, oltre che al pagamento delle spese di lite.
L'obbligo dell'ex amministratore di restituire la documentazione condominiale alla cessazione dell'incarico è espressamente previsto dall'art. 1129, comma 8, c.c., riscritto dalla legge di riforma del condominio n. 220 del 2012, ai sensi del quale: “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente il condominio e ai singoli condomini”.
In caso di rifiuto dell'amministratore di adempiere a tale obbligo, il Condominio, nella persona del nuovo amministratore, anche al fine di evitare i tempi lunghi del giudizio ordinario, può procedere in via cautelare urgente a tutela dei propri interessi. Il Tribunale partenopeo ha infatti valutato pienamente sussistente la condizione di residualità dello strumento ex art. 700 c.p.c., osservando come, a fronte del rifiuto dell'amministratore di consegnare la documentazione condominiale in suo possesso, il Condominio non possa esperire alcun'altra misura cautelare tipica per ottenere l'applicazione, in tempi brevi, di tale obbligo. Pertanto, l'ente condominiale può benissimo ricorrere al procedimento urgente ex art. 700 c.p.c. che, come noto, rappresenta una misura atipica azionabile, appunto, in via residuale, cioè quando l'ordinamento giuridico non offra alla parte interessata altro strumento tipico per agire in via cautelare.
Per il giudice sussistono altresì i due requisiti fondamentale della tutela cautelare: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Quanto al fumus, è proprio il nuovo art. 1129 sopra citato ad imporre all'amministratore uscente (nel caso di specie, dimissionario) di consegnare immediatamente tutta la documentazione del condominio, mentre riguardo al periculum, il tribunale sottolinea che il comportamento dell'amministratore che si rifiuta di consegnare la documentazione “è tale da pregiudicare la proficua e corretta gestione dell'attività condominiale”
L'ordinanza non rappresenta certo una novità nel panorama giurisprudenziale in materia di condominio. Già prima della riforma, i giudici erano propensi ad accogliere il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto dal Condominio, eventualmente nella persona del nuovo amministratore, per ottenere che l'amministratore cessato dalla carica restituisse tutta la documentazione in suo possesso (ex multis, Trib. Trieste, 3.4.1993 e Pret. Milano 28.3.1990).
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A seguito della legge di riforma, in vigore dal 18 giugno 2013, l'obbligo gravante sull'ex amministratore è destinato a trovare una tutela, se possibile, ancora maggiore nelle aule giudiziarie, non solo perché espressamente sancito nel codice civile, ma soprattutto perché configura un adempimento strettamente legato alla nuova gestione contabile del Condominio, oggi disciplinata in maniera più rigorosa e fortemente ispirata ai principi della trasparenza e della pubblicità.
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