L'amministratore che chiede la restituzione degli “anticipi” deve dimostrare che le somme versate nel patrimonio del condominio, oltre a non essere state successivamente restituite, provengono dal suo personale patrimonio. E deve farlo con prova documentale, segnatamente mediante la produzione di bonifici o di assegni tratti dal suo conto corrente e versati su quello del condominio.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunaledi Roma con la sentenza n. 17248 del 20 settembre 2016.
Il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, per la restituzione di somme che l'ex amministratore sosteneva di aver anticipato di tasca propria per il pagamento delle utenze condominiali.
=> Quando i condomini devono restituire all'amministratore le somme da lui anticipate
Nel caso sotteso alla sentenza in commento, in particolare, l'amministratore di condominio uscente chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per anticipi non rimborsati (circa 9500 euro) in ordine alla sua attivita' di amministrazione, in particolare in relazione all'anticipo di danaro per due bollette di luce e gas.
Ne seguiva l'opposizione proposta dal condominio ed il suo accoglimento per assenza di prova del credito.
L'amministratore si e' infatti limitato a produrre in giudizio documenti contabili del condominio, senza allegare le delibere con le quali l'assemblea avrebbe approvato gli “anticipi” o le ricevute dei pagamenti versati.