Buongiorno amici di Condominioweb! Sono alle prese con un problema con l'amministratore interno del palazzo in cui vivo e vorrei un vostro consiglio.
Nel condominio in cui vivo, sei condo'mini in tutto, il ruolo di amministratore e' affidato ad uno di noi; un ex ragioniere in pensione che si occupa dei pochi servizi comuni (acqua, luce e pulizia scale).
Per quanto siamo contenti del suo operato, all'ultima riunione gli abbiamo chiesto di documentare la presenza dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico.
Lui di tutta risposta ha detto che essendo un condo'mino non c'e' bisogno che possegga alcun requisito. A me pare una cosa strana. Voi che cosa mi dite?
La risposta che l'amministratore interno ha fornito al nostro lettore e' solamente in parte vera: forse avra' equivocato le semplificazioni che spesso si leggono nelle discussioni sul web o nei bar.
Vediamo perchè.
L'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile contiene l'elencazione dei requisiti che deve possedere l'amministratore e le relative eccezioni.
Chi vuole assumere gli incarichi deve:
a) godere dei diritti civili;
b) non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) non essere o non essere stato sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) non essere interdetto o inabilitato;
e) non essere annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) avere frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, seguendo corsi erogati ai sensi del d.m. n. 140 del 2014.
Da non perdere: Speciale amministratore di condominio: le conseguenze sulla violazione dei requisiti previsti per la “formazione professionale”
Due macro categorie di requisiti:
Le deroghe per i cosa'¬ detti amministratori interni riguardano solamente questi ultimi gli ultimi requisiti. Come specificato dal secondo comma dell'art. 71-bis, i requisiti di formazione e professionalita' non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Tale deroga, con esclusivo riferimento al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al corso di formazioni iniziale va
Tale deroga, con esclusivo riferimento al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al corso di formazioni iniziale vale in parte anche per quelli che potremmo definire amministratori professionisti di lungo corso (art. 71-bis, quinto comma, disp. att. c.c.).
Ecco allora perchè la risposta dell'amministratore interno non e' totalmente corretta, o e' parzialmente errata, a seconda dei punti di vista.
Qualunque amministratore interno deve possedere i requisiti di onorabilita' e, ove richiestogli dai condo'mini, deve fornirne idonea dimostrazione, non essendo sufficiente, se non accettata, la cosa'¬ detta autocertificazione.
=> Formazione amministratori, ecco perche' non puo' bastare l'autocertificazione
Il nostro lettore ha quindi diritto a chiedere ed ottenere la dimostrazione di quanto imposto dalla legge, ma non quello di vedersi mostrato un attestato di frequenza e superamento di un corso iniziale e di quelli di aggiornamento, semplicemente perchè per l'amministratore interno non sono obbligatori.