Che cosa succede se l'assemblea di condominio discute ed approva il rendiconto di gestione redatto da un amministratore poi incappato in una revoca giudiziale?
A questa domanda, nella sostanza, ha fornito risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 454 resa mediante deposito in cancelleria l'11 gennaio 2017.
In questo caso, oggetto d'impugnativa era il rendiconto di gestione redatto da un amministratore di condominio poi revocato giudizialmente.
Secondo la condomina che aveva impugnato la delibera approvativa, quel rendiconto doveva essere considerato illegittimo e di conseguenza ad esso anche la decisione dell'assise, in quanto approntato da un mandatario cui erano stati revocati i poteri gestori.
La Corte di Cassazione, alla quale era giunta la vicenda dopo che queste domande non avevano trovato accoglimento in sede di merito, ha concluso per la legittimita' della delibera. Questione di date, per cosa'¬ dire.
Si legge in sentenza che “il provvedimento in camera di consiglio, statuente la revoca dello amministratore del condominio, ha efficacia, ai sensi dell'art. 741 c.p.c., dalla data dell'inutile spirare del termine per il reclamo avverso di esso, sa'¬ che gli atti compiuti dall'amministratore in data anteriore a quella d'inizio dell'efficacia del provvedimento camerale dispositivo della sua revoca non sono viziati da alcuna automatica invalidita' e continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti del condominio (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 666 del 01/02/1990)” (Cass. 11 gennaio 2017 n. 454).
=> Il procedimento da seguire per chiedere la revoca dell'amministratore per via giudiziale
Il termine d'impugnazione del decreto camerale e' stabilito dall'art. 739 del medesimo codice di rito, che recita:
“Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di pia'¹ parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo”.
Poichè il decreto di revoca e' dato solamente contro l'amministratore revocato, se ne deve desumere che l'efficacia della revoca giudiziale decorra dopo dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere.
Insomma per gli ermellini il rendiconto era stato predisposto prima che la revoca divenisse efficace e quindi non si ponevano dubbi sulla legittimita' della delibera.
Ad avviso di chi scrive, dei dubbi sulla fondatezza dell'impugnativa dovrebbero porsi anche nel caso in cui l'efficacia della revoca avvenisse prima della loro predisposizione.
La revoca giudiziale, infatti, non sempre avviene per ragioni connesse alla regolare tenuta dei conti.
Non solo: l'approvazione del rendiconto e' atto proprio dell'assemblea che cosa'¬ facendo assorbe quello precedente dell'amministratore, che si risolve nella mera predisposizione del documento.
D'altra parte la sua approvazione non elimina la possibilita' di chiederne l'invalidita' per ragioni concernenti la legittimita' e non semplicemente la legittimazione a redigerlo.
=> L'amministratore che non presenta il conto della propria gestione puo' essere soggetto a revoca.