Esempio: nessuna norma afferma che le delibere assunte con maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla legge siano annullabili.
Cio' lo si desume dalla testè citata pronuncia, e cio' e' considerato ancora valido tutt'oggi?
Cosa si afferma rispetto alle deliberazioni approvative del rendiconto condominiale?
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Violazione di prescrizioni legali ed annullabilita' della delibera di approvazione del rendiconto
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 nessuna norma specificava il contenuto del rendiconto, sicchè di questo aspetto s'e' occupata la giurisprudenza.
Secondo la magistratura, il rendiconto condominiale non era soggetto alle rigidita' formali prescritte per i bilanci societari, ma doveva comunque essere redatto in modo chiaro e semplice, insomma doveva essere trasparente e facilmente comprensibile (Cass. 4 marzo 2011 n. 5254).
Per la magistratura il rendiconto poteva essere impugnato per ragioni di legittimita' e mai di merito e cio' faceva concludere che l'azione fosse soggetta ai termini previsti dall'art. 1137 c.c., insomma che i vizi del rendiconto comportassero l'annullabilita' della delibera di approvazione (Cass. 20 aprile 1994, n. 3747).
Naturalmente era ed e' considerato nullo il rendiconto falso, in quanto contenente voci di spesa non veritiere.
L'art. 1130-bis c.c., indicando il contenuto del rendiconto condominiale, ha modificato lo stato dell'arte?
Detta diversamente: se un rendiconto e' conforme al disposto della norma citata, la delibera di approvazione e' da ritenersi nulla, ovvero annullabile?
Il Tribunale di Pisa da' atto della presenza di un dibattito in dottrina sull'argomento e poi, in assenza di precedenti ad esso noti conclude per l'annullabilita' .
Le ragioni sono cosa'¬ esposte: «si e' affermato frequentemente nella giurisprudenza successiva che e' nulla la delibera con cui l'assemblea esercita un potere che non le spetta (ad esempio, modificare, e non soltanto violare, le regole legali di riparto delle spese, o approvare un rendiconto che contiene spese non inerenti alla gestione condominiale ma private dell'amministratore); ma l'assemblea ha certamente il potere di approvare un rendiconto, e il fatto che sia incompleto non fa venir meno questo potere, ma comporta la violazione di prescrizioni legali.» (Trib. Pisa 5 gennaio 2018, n. 20).
Condivisibile? Chi scrive non ritiene di potere esprimere un giudizio di netta adesione ovvero contestazione di quanto affermato. L'incompletezza va valutata alla luce dei documenti sottostanti. Se questa non inficia la ratio cui e' ispirato l'art. 1130-bis c.c., e' evidente che sarebbe eccessivo sanzionare la mancanza formale con la nullita' .
Ma se l'incompletezza porta con sè la totale assenza di informazione circa un elemento fondamentale della rendicontazione, come puo' dirsi che si tratta di mera violazione formale e non, invece, di vizio che incide sull'essenza stessa del documento e quindi sul reale esercizio del potere di controllo e delibera rimesso all'assemblea?
=> Invalida la delibera assembleare che dispone l'approvazione di un rendiconto senza la cura delle formalita' preliminari
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