Si sente spesso dire che i condo'mini non rispettano il regolamento di condominio: si pensi a chi parcheggia fuori dal posto assegnatogli oppure senza rispettare il proprio turno.
Le violazioni, poi, possono riguardare le norme poste a tutelare del decoro, ad esempio installazione di targhe e tende non conformi alle prescrizione regolamentari.
Nei casi di regolamento contrattuale, poi, le violazioni possono attenere alla destinazione d'uso delle unita' immobiliari, con il condomino che non rispetta il regolamento in relazione alla specifica destinazione (es. divieto di adibizione ad ufficio) o agli effetti negativi per il condominio (es. turbamento della tranquillita' e del riposo delle persone).
Il regolamento contrattuale e' vincolante anche se le clausole non sono trascritte nel rogito
Si e' soliti mandare gia'¹ a memoria quella frase che dice: '<
Si e' soliti mandare gia'¹ a memoria quella frase che dice: 'spetta all'amministratore di condominio far rispettare il regolamento condominiale'.
Giusto, si tratta di un obbligo impostogli dalla legge (art. 1130 n. 1 c.c.): il problema reale rispetto a quest'obbligo e' come adempiervi efficacemente ed e' qui che la situazione diviene pia'¹ complicata.
Non facciamo riferimento alla semplice diffida che l'amministratore, avvedutosi o informato della violazione, deve inviare al condomino, ma degli strumenti effettivamente a sua disposizione per fare cessare, nel breve termine (o pia'¹ auspicabilmente nell'immediato) la violazione.
Un caso concreto aiutera' a comprendere come, al di la' delle astratte previsioni normative, ottenere il rispetto del regolamento sia cosa non proprio semplice.
Autorimessa a box in uno spazio aperto: lo spazio di manovra e' abbastanza largo ma non sufficientemente per consentire il parcheggio di autovetture senza con cio' rendere pia'¹ difficoltoso l'ingresso nei singoli spazi di sosta chiusi, tant'e' che il regolamento vieta la sosta 'inoperosa' (ossia la sosta non finalizzata al carico e scarico).
Uno dei condo'mini, proprietario di un'unita' immobiliare ma non di un box, riesce ad ottenere le chiavi da un vicino e parcheggia nella zona di manovra. L'amministratore, avvisato del fatto, lo diffida chiedendo la cessazione di quel comportamento. La diffida nella forma del generale richiamo del divieto viene anche affissa nei pressi dello spazio manovra e nella cabina ascensore.
Il condomino per qualche giorno evita di parcare l'autovettura dov'era solito, ma poi riprende.
A quel punto l'amministratore ha due possibilita' (anche concorrenti tra loro).
La prima: se il regolamento di condominio prevede sanzioni per questi comportamenti puo' convocare l'assemblea per fare irrogare una sanzione. In tal caso, tuttavia, nulla da' certezza che il condomino paghi (in caso d'inadempimento si puo' sempre promuovere azione di recupero del credito), ma soprattutto che smetta di comportarsi in quel modo.
La seconda: iniziare un'azione giudiziaria finalizzata ad ottenere un provvedimento che imponga il divieto, oltre al risarcimento e ad eventuali sanzioni per il futuro (art. 614-bis c.p.c.).
Solamente in casi urgenti e' paventabile un'azione cautelare volta ad ottenere un provvisorio provvedimento che consenta d'imporre al condomino di non comportarsi in un determinato modo.
In questi casi, cioe' nei casi di strascichi giudiziali, il vero punctum dolens sta nella durata dei procedimento, che sovente ma si concilia con le contingenti esigenze del condominio.
In buona sostanza prima d'ogni cosa il rispetto delle norme regolamentari e pia'¹ in generale dell'uso delle cose comuni non puo' non passare da una costante opera di sensibilizzazione dei singoli preventiva o comunque successiva alla violazione stessa.
Da non perdere: L'amministratore puo' agire di propria iniziativa per far rispettare il regolamento di condominio