Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2492 del 2 marzo 2017 si e' espresso in materia di invalidita' di clausola contrattuale. Analizziamo il caso
La vicenda. Nell'ambito di un giudizio di annullamento della delibera assembleare, preliminarmente Tizio (condominio) aveva chiesto al giudice la sospensione della delibera. Nel corso del giudizio, il Giudice, a scioglimento della riserva, con ordinanza sospendeva l''efficacia esecutiva dei commi 5-7-8 dell''art. 7 del regolamento condominiale' in quanto limitativa della proprieta' ed approvata senza la prescritta unanimita' dei consensi. Avverso tale provvedimento, il Condominio proponeva reclamo al Collegio. Con successiva ordinanza, il Collegio rigettava il reclamo.
Premesso cio', il Giudice del procedimento in esame, rilevato che nelle memorie non vi erano richieste istruttorie e ritenendo le questioni sollevate di natura giudica e documentale, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
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Aspetti sul regolamento di condominio. Il regolamento condominiale di cui all'art. 1138 c.c., approvato in assemblea con le maggioranze indicate nel medesimo articolo, consente esclusivamente di regolamentare l'uso delle cose commi e la ripartizione delle spese, nonchè le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione, sempre pero' rispettando quanto previsto dalla legge la quale non puo' essere derogata.
Lo stesso articolo infatti cosa'¬ specifica 'secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino'.