Buongiorno amici di Condominioweb, sono un amministratore di condominio che da anni legge quotidianamente le vostre news.
Da qualche giorno ho preso in gestione un nuovo condominio e nel controllare le carte che mi sono state passate mi sono reso conto che non c'e' il registro di nomina e revoca dell'amministratore. In effetti nemmeno nel verbale del passaggio di consegne si fa riferimento a questo documento.
Chiaramente prima di tutto ringraziamo il nostro lettore per l'apprezzamento. Conclusi i doverosi convenevoli passiamo al merito della sua domanda.
Registro di nomina e revoca dell'amministratore di condominio
L'art. 1130 n. 7 del codice civile specifica che:
Nel registr
Chiaramente prima di tutto ringraziamo il nostro lettore per l'apprezzamento. Conclusi i doverosi convenevoli passiamo al merito della sua domanda.
Registro di nomina e revoca dell'amministratore di condominio<
Registro di nomina e revoca dell'amministratore di condominio
L'art. 1130 n. 7 del codice civile specifica che:
Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonchè gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale.
L'art. 1129, dodicesimo comma, del codice civile stabilisce che deve essere considerata una grave irregolarita' nella gestione l'inottemperanza all'obbligo sancito dal succitato art. 1130 c.c.
Amministratore di condominio e gravi irregolarita'
Insomma rischia la revoca l'amministratore che non adempie alla tenuta del registro di cui trattasi. La norma non chiarisce se rappresenta grave irregolarita' l'omessa tenuta o anche solamente la incompleta compilazione di questo documento.
Fermo restando che la valutazione della gravita' della violazione e' rimessa al giudice, poichè l'adempimento riguarda la tenuta del registro secondo i dettami stabiliti dalla norma, se ne deve dedurre che anche la compilazione parziale non possa essere considerata alla stregua di un esatto adempimento. Insomma e' bene che l'amministratore che prende in gestione un condominio rispetto al quale il suo predecessore non abbia compilato il registro di nomina e revoca vi provveda riportandovi anche gli incarichi a lui precedenti.
E qui arriviamo al secondo aspetto su cui il nostro lettore ci domanda chiarimenti: da quale periodo parte questa compilazione?
=> Il procedimento da seguire per chiedere la revoca dell'amministratore per via giudiziale
Al riguardo bisogna fare riferimento alle norme che disciplinano l'efficacia della legge nel tempo e quindi, nello specifico, all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (preliminare del codice civile) che recita:
'La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo'.
Siccome la legge n. 220 del 2012 (la cosa'¬ detta riforma del condominio) che ha modificato l'art. 1130 c.c. e' entrata in vigore il 18 giugno 2013 e' da quel momento - e quindi dall'amministratore che era in carica in quel momento - che bisogna considerare sorto l'obbligo di tenuta del registro e quindi a quella data si deve fare riferimento quale punto iniziale per dirsi in regola rispetto alla corretta tenuta del registro di nomina e revoca dell'amministratore di condominio.
=> Con la riforma come cambia la nomina e revoca dell'amministratore di condominio.