Nel condominio in cui vivo, siamo dieci proprietari pur non essendo obbligatorio abbiamo deciso di adottare un regolamento condominiale.
Il regolamento l'abbiamo redatto noi prendendo spunti da modelli e formule reperite in rete e con qualche suggerimento dell'amministratore; adesso dobbiamo formalizzarne l'adozione. Si tratterà di un regolamento assembleare in quanto due condòmini si disinteressano della gestione dell'edificio (uno dei motivi per il quale abbiamo deciso di dotarcene).
Detto questo ci domandiamo: una volta deliberata l'adozione del regolamento condominiale, questo è soggetto ad imposta di registro, cioè dobbiamo portarlo presso l'agenzia delle entrate e pagare la relativa imposta?
La
La domanda del nostro lettore trova risposta nel d.p.r. n. 131/86; a ben vedere il testo normativo appena citato non specifica esattamente alcunché in merito al regolamento condominiale, quindi la risposta che forniremo altra non sarà che una deduzione concernete la natura di quest'atto.
Del regolamento condominiale s'è sempre detto che “si configura, in relazione alla sua specifica funzione di costituire una sorta di statuto della collettività condominiale, come atto volto ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività, su un rapporto plurisoggettivo concettualmente unico ed a porsi come fonte di obblighi e diritti non tanto per la collettività come tale, quanto, soprattutto, per i singoli condomini” (Cass. 29 novembre 1995 n. 12342).
Chiaramente se il regolamento ha natura contrattuale esso dovrà essere considerato alla stregua di un contratto.
In questo contesto, quindi, è utile ricordare che gli atti possono essere sottoposti a registrazione:
a) in termine fisso, ossia per il sol fatto di esistere;
b) in caso d'uso.
L'art. 6 del d.p.r. n. 131/86 specifica che “si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento”.
In questo contesto, l'art. 22 del d.p.r. in esame specifica che l'enunciazione in provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di atti soggetti a registrazione in termine fisso ed in caso d'uso comportano il pagamento di imposta anche in relazione a questi atti. Nel caso di omessa registrazione di atti soggetti a registrazione in termine fisso, oltre all'imposta per la loro enunciazione si applica anche la sanzione.
Torniamo al regolamento condominiale: esso sia di natura contrattuale che assembleare è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso allorquando non contenga prestazione a contenuto patrimoniale, mentre il regolamento contrattuale è soggetto a registrazione in termine fisso allorquando costituisca diritti reali di godimento o comunque contenga atti di natura dichiarativa.
L'enunciazione di un regolamento condominiale in atto dell'autorità giudiziaria potrebbe comportare (il condizionale è d'obbligo poiché non sono note le prassi operanti presso le agenzie delle entrate territorialmente competenti):
a) nel caso di registrazione in caso d'uso l'applicazione dell'imposta per l'enunciazione dell'atto;
b) nel caso di registrazione in termine fisso l'applicazione dell'imposta per l'enunciazione dell'atto e l'applicazione della sanzione se l'atto non è stato registrato.
=> Regolamento di condominio e clausole vessatorie, istruzioni per l'uso
=> Registrazione della modifica del contratto all'agenzia delle entrate