E' illegittimo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che richiedere l'imposta di registro in misura doppia: una per la registrazione del decreto ingiuntivo di recupero degli oneri condominiali e una per la registrazione del verbale di assemblea, posto a fondamento del decreto stesso.
Si puo' riassumere cosa'¬ la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, con sentenza n. 126/2018 del 22 gennaio 2018 , ha accolto il ricorso proposto dall'avvocato Giuliana Bartiromo, del foro di Lecce, Presidente di ALAC Lecce, che ringraziamo per averci segnalato questa interessante pronuncia.
=> Decreto ingiuntivo e imposta di registro
I fatti. L'amministratore del condominio otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro un condomino moroso per una somma superiore ad € 1.033,00. Come previsto in questi casi, l'atto veniva trasmesso dalla cancelleria all'Agenzia delle Entrate per la registrazione e la conseguente applicazione dell'imposta di registro.
L'imposta di registro corrisponde, di regola, al 3% della sorte capitale richiesta (nel nostro caso, gli oneri condominiali), con un importo minimo da pagare comunque non inferiore a euro 200,00 qualora - come nel caso in esame - l'imposta calcolata al tre per cento non superi questo valore.L'Agenzia delle Entrata inviava invece al Condominio un avviso di liquidazione pari a 400 euro.
Il doppio, perchè, secondo l'ente impositore, nel caso di specie sono due gli atti da registrare: il decreto ingiuntivo e il verbale della delibera assembleare che aveva approvato il rendiconto, in base al quale l'amministratore aveva agito per l'ingiunzione di pagamento.
Secondo l'Agenzia delle Entrate si applica l'art. 22, comma 1, del DPR n. 131/86: 'se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate'.