Il caso. Nel febbraio 2015, veniva notificato a Tizio un decreto ingiuntivo per il pagamento di 9.151,71 € a titolo di 'conguagli spese condominiali 2013'.
Tizio, con atto di citazione,si opponeva al decreto ingiuntivo deducendo di non essere proprietario dei beni immobili in relazione ai quali era stato richiesto, in via monitoria, il pagamento dei contributi pro quota.
In particolare, Tizio asseriva che detti immobili fossero di proprieta' della Societa' X, di cui era socio, ad eccezione di un posto auto, appartenente ad un terzo.
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La decisione. Il Trib. Roma, con sentenza n. 13 del 2 gennaio 2018 ha accolto l'opposizione di Tizio.Per comprendere pienamente la decisione del Tribunale di Roma, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il ruolo di attore, in senso sostanziale, spetta al creditore, cioe' al Condominio ricorrente che ha chiesto l'ingiunzione.
L'amministratore, in veste di rappresentante del Condominio, e' tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del credito con la produzione di tutti gli opportuni documenti (Cass. Civ., 29 agosto 1994, n. 7569). Tra i fatti costituti viri entra la legittimazione passiva del soggetto contro cui e' rivolta la domanda; in altre parole, occorre dimostrare la qualita' di condomino del soggetto ingiunto.
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