Buongiorno amici di Condominioweb!
Ho bisogno di un vostro consiglio: da qualche anno amministro il condominio in cui abito. Adesso si pone per la prima volta la necessità di rivolgermi ad un legale per iniziare un'azione di recupero del credito: un condomino non ha pagato il conguaglio dell'anno scorso (nonostante le promesse di farlo entro l'estate) e adesso sono ben scaduti i sei mesi di tempo entro i quali la legge m'impone di recuperare queste somme.
Uno dei miei vicini mi ha detto che con le nuove leggi, per recuperare i crediti del condominio, prima di andare in tribunale è necessario attivare un procedimento chiamato negoziazione assistita.
S
Siccome vorrei presentarmi preparato dall'avvocato, vi chiedo: è vero quanto mi ha detto il mio vicino?
Trasformare il cortile in parcheggio.
No, caro lettore, il suo vicino avrà fatto confusione tra le varie leggi esistenti e tese a deflazionare il carico giudiziario puntando su strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (secondo alcuni semplicemente rendendo difficoltoso l'accesso alla giustizia).
Siccome non è la prima volta che si chiedono chiarimenti sulla correlazione esistente tra recupero del credito vantato dal condominio e procedimento di negoziazione assistita, è utile soffermarsi su questo argomento.
Che cos'è la negoziazione assistita ed a quali controversie si applica?
Queste le domande che consentono di chiarire il perché della risposta negativa al quesito del nostro lettore.
Negoziazione assistita
L'art. 2 del decreto legge n. 132/14 (convertito dalla legge n. 162/2014) recita:
La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (riguarda gli avvocati stranieri stabiliti in Italia n.d.a.).
L'art. 3 settimo comma del medesimo decreto specifica che la procedura di negoziazione assistita non è necessaria se le parti possono stare in giudizio personalmente. Ma non è questo in punto focale che ci consente di affermare con certezza assoluta che il recupero dei crediti condominiali non dev'essere preceduto dal tentativo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
S'è vero, com'è vero, che l'art. 3 del d.l. n. 132/14 specifica che l'attivazione della procedura di negoziazioni assistita è necessaria allorquando s'intenda proporre in giudizio “una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”, allo stesso modo la medesima disposizione specifica che tale procedura non dev'essere seguita nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ossia nei casi in cui è necessario provvedere all'esperimento del così detto tentativo di mediazione.
Siccome la materia condominiale è soggetta alla procedura di mediazione (cfr. art. 5, comma 1-bis, del d.lgs n. 28/10 e art. 72-quater disp. att. c.c.), se ne deve dedurre che il recupero dei crediti condominiali e negoziazione assistita non sono correlate.
Si badi: la procedura di recupero del credito condominiale, sempre ai sensi del d.lgs n. 28/2010, non dev'essere obbligatoriamente preceduta dal tentativo di mediazione se per soddisfare il suddetto credito si può domandare l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento.
=> Spese condominiali e procedimento di mediazione