La mancata comunicazione dei dati dei condomini morosi da parte dell'amministratore non autorizza il creditore a chiedere tutti i debiti del Condominio ad un singolo condomino.
La legge n. 220/2012 ha infatti previsto, a carico del creditore che voglia intraprendere un'azione di recupero crediti nei confronti del Condominio, l'obbligo di agire prima nei confronti dei condomini morosi e, solo in un secondo momento, anche nei confronti degli altri condomini.
Si tratta del c.d. beneficio di escussione, previsto dal nuovo art. 63 disp. att. c.c. a favore dei condomini “virtuosi”, cioè in regola con i pagamenti.
Strettamente legato a tale beneficio è l'obbligo dell'amministratore – anch'esso previsto dall'art. 63 – di fornire ai creditori che lo interpellino i dati relativi ai morosi, a cui rivolgersi in prima battuta per il pagamento del credito.
Ma cosa succede se l'amministratore non fornisce i nominativi dei condomini morosi? Il legislatore non ha previsto alcun rimedio specifico, per cui, nel silenzio della norma, si potrebbe pensare che il creditore, una volta richiesti i dati, non ottenendo alcuna risposta dall'amministratore, sia libero di agire direttamente contro uno o più condomini.
Della questione si è occupato il Tribunale di Savona che, con l'ordinanza del 29 settembre 2015, ha bocciato tale interpretazione della norma, ritenendola una forzatura da parte del creditore, il quale, in questo modo, finirebbe per aggirare l'obbligo di rivolgersi prima ai condomini morosi per il pagamento del credito, e poi gli altri.
Nel caso di specie, in particolare, il giudice ligure ha sospeso un'azione esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore contro un singolo condomino, una volta accertato che il creditore procedente non aveva fornito la prova di aver prima aggredito i beni dei condomini morosi. Tale modo di procedere non è ammissibile nemmeno qualora l'amministratore non fornisca i dati dei condomini morosi: la mancata risposta dell'amministratore non legittima l'azione diretta del creditore, anche perché in questo modo di potrebbero verificare accordi fraudolenti fra amministratore e creditore, diretti a colpire un singolo condomino precedentemente scelto. => Guai per l'amministratore che non consegna l'elenco dei morosi. Rischia di pagare di tasca propria
Peraltro, nel caso preso in esame il creditore agiva contro in singolo condomino per l'intero importo dovuto dal Condominio, in palese violazione del principio di parziarietà sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 9148/2008.
Dunque, pur in assenza di una specifica disposizione in materia, deve ritenersi che se l'amministratore non fornisce i dati dei condomini morosi al creditore che ne abbia fatto richiesta, quest'ultimo non potrà agire direttamente contro i singoli condomini, ma dovrà invece rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente chiedendo, anche in via cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., che venga ordinato all'amministratore di comunicare i nominativi richiesti. L'interpretazione che sembra prendere piede in giurisprudenza è quella che considera l'acquisizione dei dati dei morosi un passaggio imprescindibile per dare effettiva applicazione al beneficio di escussione a favore dei condomini in regola con i pagamenti.
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