Rischia una condanna penale il conduttore che si lascia prendere dalla tentazione di portare con sè, al momento del rilascio dell'immobile locato, un bene ivi rinvenuto all'inizio del rapporto giuridico.
Il principio. C'e' poco da fare: anche la giurisprudenza di legittimita' ha avuto modo di ribadire il principio di diritto rammentato dalla pronuncia di merito emessa dal Tribunale di Genova, sentenza n. 3938/2016, secondo cui integra il reato di appropriazione indebita la condotta del conduttore di un appartamento che asporti dall'immobile oggetto di locazione i relativi arredi senza che, ai fini della sussistenza dell'illecito, sia necessaria la formale richiesta di restituzione da parte del locatore ma essendo sufficiente che a detti beni sia stata data dall'agente una diversa destinazione rispetto a quella originaria.
=> Meta' dei proprietari denuncia affitti non pagati. In ambito condominiale la situazione e' ancora pia'¹ grave.
=> L'inquilino moroso sottrae acqua erogata dall'Amministrazione comunale. Ecco le conseguenze.
La vicenda. Tutto nasceva dalla diatriba tra il locatore ed il conduttore allorquando quest'ultimo doveva riconsegnare l'immobile al termine del contratto di locazione.
Contestualmente a tale negozio, era stato stipulato un contratto di comodato ad uso gratuito afferente ai beni mobili ivi esistenti.
Il problema derivava dal mancato rinvenimento nell'appartamento di un armadio esistente nell'immobile all'epoca dell'inizio del rapporto.