1. La redazione del verbale assembleare: 1.1 Le fasi procedurali dell'assemblea di condominio un metodo collegiale; 1.2 La forma del verbale assembleare; 1.3 Il contenuto del verbale assembleare; 1.4 L'indicazione del nominativo degli intervenuti e i rispettivi millesimi.
2. La notifica degli atti diretti al condominio: 2.1 Luogo della notificazione dell'atto giudiziario; 2.2 Termine per la notifica e sanatoria; 2.3 Perfezionamento della notifica.
3. La legittimazione processuale: 3.1 Accertamento della natura condominiale del bene e conseguente rilascio; 3.1 Con riferimento al sofferto spoglio e al ripristino dello stato dei luoghi; 3.3 Con riferimento ai danni da infiltrazione d'acqua negli appartamenti in condominio; 3.4 Rimozione di tubature nelle parti comuni e inesistenza di servitù sulle stesse.
4) Intervento in causa e litisconsorzio: 4.1 Azioni a difesa della proprietà e chiamata in garanzia; 4.2 Spese giudiziali da liquidare in favore del terzo chiamato in causa; 4.3 Sull'estensione della domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato in causa.
1. LA REDAZIONE DEL VERBALE ASSEMBLEARE
Le fasi procedurali dell'assemblea di condominio un metodo collegiale:
“Il metodo collegiale raffigura un procedimento che si sviluppa attraverso fasi distinte, configurate dallo svolgimento di diverse attività (la comunicazione dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la costituzione, la discussione, la votazione, la verbalizzazione), tutte necessarie ai fini della validità dell'atto finale consistente nella delibera. In quanto riguarda la formazione della cosiddetta volontà unitaria ascritta a più persone, a garanzia della sua corretta formazione nei confronti di tutti i partecipanti, compresi coloro i quali sono rimasti in minoranza o che non sono intervenuti all'assemblea, la validità dell'atto finale esige la puntuale esecuzione di tutte le diverse fasi contemplate dal procedimento collegiale” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/10/2015, n. 20786).
La forma del verbale assembleare:
“La redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma, che debbono essere osservate dall'assemblea, e che si pone sullo stesso piano delle altre formalità richieste dal procedimento ricordate sopra (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione etc.) e la cui inosservanza importa le medesime conseguenze: vale a dire, la impugnabilità della Delib., in quanto presa non in conformità alla legge (art. 1137 c.c.).- La redazione del verbale raffigura, dunque, un momento necessario dello svolgimento del procedimento collegiale, perchè il verbale costituisce il documento, che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività prescritte. Dalla verbalizzazione risulta se l'assemblea sia stata o no ritualmente convocata, ovverosia se tutti i condomini siano stati o no avvisati; se a tutti i partecipanti sia stato o no comunicato l'ordine del giorno; se la costituzione sia stata considerata regolare o irregolare, per la presenza o il difetto delle maggioranze personali e reali prescritte; se vi sia stata o no discussione e, infine, se la proposta posta ai voti sia stata approvata o respinta e con quali maggioranze” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/10/2015, n. 20786).
Il contenuto del verbale assembleare:
“In altri termini, il verbale è la narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicità di un'azione, esso deve attestare o 'fotografare' quanto avviene in assemblea; tuttavia, non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione, in esso, di circostanze la cui ricognizione e rilevazione non ha proceduto l'assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori, giacchè questa incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte” (Cass. civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6552; Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/10/2015, n. 20786).
L'indicazione del nominativo degli intervenuti e i rispettivi millesimi:
“Il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei 'quorum' prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppur infici l'adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all'adunanza” (Cass. civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6552).
2. LA NOTIFICA DEGLI ATTI DIRETTI AL CONDOMINIO
Luogo della notificazione dell'atto giudiziario:
“La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 02/09/2015, n. 17474).
Termine per la notifica e sanatoria:
“La nullità derivante dalla mancata osservanza del termine di venti giorni per la notificazione del decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio e della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. è sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., qualora il difensore del ricorrente depositi memoria e compaia in camera di consiglio, discutendo dell'ammissibilità e del merito del ricorso, dimostrando tali attività che la parte è stata in grado di difendersi nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio e del giusto processo” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 11/02/2015, n. 2726).
Perfezionamento della notifica:
'Relativamente al momento di verifica del rispetto dei termini di impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, invece, si è gradatamente adeguata agli interventi della Corte costituzionale (cfr. in particolare: sent. n. 477/ 2002, sent. n. 28/2004 ed ord. n. 97/2004), che hanno reso 'presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. ' (cfr.: Corte Cost. ord. n. 28/2004) L'applicazione del principio non è valsa, tuttavia, a modificare il tradizionale indirizzo, secondo il quale l'esito negativo della notifica dell'impugnazione in luogo diverso dal domicilio effettivo del procuratore esercente l'attività nella circoscrizione, non può essere superato da una tardiva rinotifica, ma ha soltanto portato ad una rivalutazione degli argomenti sussidiari dell'imputabilità al notificante della notifica dell'atto ad un domicilio del procuratore diverso da quello effettivo (cfr.: Cass. civ., 21 giugno 2007, n. 14487; Cass. civ., sent. 1 luglio 2005, n. 14033)” (Trib. Palermo Sez. III, Sent., 26/06/2015).
3. LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
Accertamento della natura condominiale del bene e conseguente rilascio:
“Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 28/01/2015, n. 1650).
Con riferimento al sofferto spoglio e al ripristino dello stato dei luoghi:
“In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo 'in iure' del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall'autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l'eliminazione degli effetti dell'illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all'attività di ripristino, ma anche nell'ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria” (Cass. civ. Sez. Unite, 23/01/2015, n. 1238)
Con riferimento ai danni da infiltrazione d'acqua negli appartamenti in condominio:
“Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo cod. civ.. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore” (Trib. Aosta, Sent., 15/10/2015).
Rimozione di tubature nelle parti comuni e inesistenza di servitù sulle stesse:
“Sussiste la legittimazione passiva della convenuta rispetto all'azione di negatoria servitutis intentata dall'attore per ottenere la rimozione delle tubazioni ed altre opere nel muro comune, una volta che si individua nella società convenuta medesima il soggetto titolare di un fondo preteso dominante rispetto alla prospettata servitù” (Trib. Trento, Sent., 02/10/2015).
4. INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO
Azioni a difesa della proprietà e chiamata in garanzia:
“La parte che ha esercitato azione di garanzia per essere tenute indenne dalle conseguenze eventualmente negative alle quali sia esposta a causa di rivendica esercitata nei suoi confronti, non può limitarsi a fare valer il suo diritto di garanzia, proponendo solo domanda nei confronti del chiamato, ma deve necessariamente proporre difese che comportino l'accoglimento, anche nei suoi confronti, delle eccezioni ovvero domande spiegate dal suo dante causa, giacché con la domanda di garanzia la stessa mira alla conservazione del bene nella propria sfera e tende, anche in appello, alla riforma della pronuncia che oltre ad investire il capo relativo alla domanda di garanzia, attenga anche alla domanda principale di rivendica, dovendo dare la prova del suo diritto dominicale sulle porzioni in contestazione, per cui avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione anche detta statuizione” (Cass. civ. Sez. II, 15/10/2015, n. 20816).
Spese giudiziali da liquidare in favore del terzo chiamato in causa:
“Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo” (Trib. Milano Sez. V, Sent., 14/04/2015).
Sull'estensione della domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato in causa:
“Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio” (Trib. Siena, Sent., 02/04/2015).
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI
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