Il caso Il portiere di uno stabile, in seguito all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, aveva ricevuto in godimento a titolo gratuito dal Condominio un immobile, costituito dai locali portineria, con alloggio portiere.
Dopo l'intimazione del licenziamento, l'impugnazione del medesimo da parte del portiere e un accordo transattivo di risoluzione consensuale del rapporto di portierato, si era convenuto che il “vecchio” custode continuasse ad esercitare le proprie mansioni ancora per qualche mese: a quella data il rapporto di lavoro sarebbe cessato, con la corresponsione di tutte le spettanze di fine rapporto, nonchè di un'aggiunta alle competenze finali, di 7000 euro.
Alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'ormai ex portiere avrebbe dovuto rilasciare e restituire l'alloggio al Condominio – che, intanto, aveva provveduto all'assunzione di un nuovo portiere; cosa che tuttavia non era avvenuta.
Il Condominio ricorreva dunque davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perchè fosse dichiarata anche la cessazione del diritto dell'ex portiere/custode di godere dell'alloggio.
Peraltro, il Condominio richiedeva che la sentenza fosse pronunciata anche a fronte della dichiarazione, resa nel corso dell'udienza del 6 dicembre 2016, da parte del ex portiere – che non si era costituito ed era stato percio' dichiarato contumace – di essere in procinto di lasciare l'immobile conteso.
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