Gli invii a firma (cosa'¬ sono definite tra le altre le raccomandate) devono essere consegnate alla persona del destinatario o comunque a quelle a lui equiparabili in base alla legge (es. coniuge, portiere, ecc.).
Qualora cio' non sia possibile, l'addetto al recapito deve immettere nella cassetta postale del destinatario avviso di giacenza del plico con invito al ritiro presso l'ufficio postale.
Laddove non vi sia la cassetta o comunque questa non sia chiaramente riferibile alla persona del destinatario, il portalettere non puo' inserire l'avviso sotto una serranda ed il plico dev'essere restituito al mittente.
Qualora il vettore postale non operi in questo modo la procedura di consegna non e' operata correttamente e questi puo' essere chiamato a risarcire i danni subiti dal destinatario.
Questa, in breve sintesi, la conclusione cui e' giunto il Tribunale di Massa – in funzione di giudice dell'appello – con la sentenza n. 811 depositata in cancelleria l'11 agosto 2016.
Il caso: un'attivita' commerciale subiva il distacco dell'energia elettrica per mancato pagamento di una fattura.
L'imprenditore lamentava di non avere mai ricevuto quella fattura, ma il fornitore controbatteva che gli era stato comunque inviato il cosa'¬ detto preavviso di distacco, con raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dalla legge.
Il commerciante a quel punto lamentava anche la ricezione della raccomandata e chiamava in ballo il vettore postale: il distacco dell'energia elettrica aveva causato danni ai prodotti e obbligato alla chiusura dell'attivita' per qualche giorno.
Secondo l'attore nel giudizio davanti al giudice di pace non era provata la consegna della raccomandata (il fornitore del servizio aveva dimostrato la consegna per l'invio) e quindi il vettore era tenuto a rispondere dei danni, cosa'¬ come previsto dalle norme vigenti.
In tema di consegna degli invii a firma, ivi comprese le raccomandate, la normative di riferimento e' rappresentata principalmente dall'Allegato A della delibera n. 385/13/CONS Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane.
Quest'atto prevede le modalita' di consegna delle raccomandate tanto in caso di presenza di persone che possono ritirare il plico, quanto in caso di assenza del destinatario.
In tale ultimo caso, dice la norma, l'avviso di giacenza, che ha la funzione di avvisare della presenza di una raccomandata e che legalmente consente di dire avverata la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 del codice civile.
E se la cassetta postale non c'e' o comunque non e' chiaro se la stessa possa essere considerata quella del destinatario?
E' proprio quest'ultimo il caso che ha risolto il Tribunale di Massa. Dagli atti di causa, infatti, era emersa la presenza di una cassetta postale, ma l'assenza di indicazione del nome del destinatario sulla stessa aveva fatto sa'¬ che il postino optasse per inserire l'avviso di giacenza al di sotto della serranda chiusa.
Per il Tribunale una simile condotta era errata in quanto “se la cassetta domiciliare era comunque equivoca non riportando alcun nominativo e correttamente l'avviso di giacenza non poteva essere inserito nella suddetta cassetta, secondo le prescrizioni contrattuali del servizio, l'avviso non doveva comunque essere inserito sotto la serranda della gelateria” (cfr. deposizione di [...]), ma la raccomandata doveva essere restituita al mittente” (Trib. Massa 11 agosto 2016 n. 811).
A leggere il testo della sentenza, pare di potersi concludere che la questione sia stata decisa sulla base di quello che sovente viene definito “cavillo”.
La serranda non e' la cassetta postale ed anche se non v'e' incertezza sul fatto che quella serranda sia del destinatario, l'avviso di giacenza non poteva essere inserito la'¬ sotto.