La raccolta differenziata risponde a due problemi legati all'aumento esponenziale della produzione di rifiuti: il consumo di materia prima (diminuito appunto grazie al riciclo) e la riduzione delle quantita' destinate alle discariche e agli inceneritori. Ne consegue che tale attivita' e' sicuramente un passo avanti nella gestione dei rifiuti e del problema ambientale delle discariche, ma porta con sè una serie di difficolta' , organizzative e pratiche, specialmente per la realta' condominiale.
Gli obblighi dell'amministratore. In ambito condominiale, dal momento della consegna della raccolta dei contenitori, si configurano una serie di obblighi:
a) ricevere e custodire tali contenitori, considerando che all'uso dei contenitori condominiali si applicano, per le parti attinenti la responsabilita' in solido tra i condomini destinatari dei beni concessi in comodato gratuito, le disposizioni previste dagli artt. 1100- 1139 c.c. (conservazione della cosa comune), nonchè dall'art. 6 ss. della L. n. 689/1981 (solidarieta' );
b) informare i condomini in merito alle norme per la custodia<
b) informare i condomini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti ed il loro utilizzo;
c) il terzo obbligo riguarda la cura, la manutenzione e il lavaggio dei contenitori assegnati, che sono a carico del condominio e devono essere organizzati dall'amministratore, tenendo presente che la manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all'utente per dolo o colpa grave, sono a carico del gestore, mentre in caso contrario, verranno effettuate dal medesimo previo risarcimento del danno.
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=> Raccolta differenziata in condominio. Nel ginepraio normativo sono i condomini a pagare.
L'assemblea e la collocazione dei cassonetti. Trattandosi di disciplinare l'uso delle cose comuni, l'assemblea e' la prima titolare della competenza a decidere in merito alla modalita' ed alla destinazione d'uso. Difatti il regolamento condominiale, adottato a maggioranza, puo' disporre in materia di uso delle cose comuni, purchè sia assicurato il diritto al pari uso di tutti i condomini, tale dovendosi intendere non solo l'uso identico in concreto, ma in particolare l'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio. Ne consegue che la delibera, la quale disciplina l'uso di un bene comune puo' essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 cod. civ., purchè sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioe' il massimo godimento possibile; percio' l'assemblea di un condominio edilizio puo' validamente deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.' (In tal senso Cass. Civ. n. 1421/2016).E' un ulteriore dovere, quindi, dell'amministratore del condominio di individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o degli spazi privati condominiali, tenendo presente che spesso il regolamento comunale prevede anche la distanza che deve essere tenuta tra i bidoni e le eventuali finestre e/o porte di ingresso del condominio. Si tenga presente che tali contenitori non possono essere collocati in qualsiasi posto ma devono essere, per espressa previsione comunale, custoditi in aree di pertinenza condominiale.
=> Posizione bidoni per la raccolta differenziata e decisioni in merito