Che cosa succede se il versamento delle quote condominiali avviene tramite MAV e l'accredito sul conto corrente condominiale è successivo alla data di scadenza del pagamento stesso?
Il condomino, che pur ha adempiuto nel termine previsto, può essere considerato inadempiente ai fini dell'applicazione di eventuali interessi moratori per ritardato pagamento?
È questo, nella sostanza, l'interessante quesito cui ha fornito risposta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20786 depositata in cancelleria il 14 ottobre 2015.
Il caso è di quelli molto ricorrenti: un condomino paga le rate condominiali tramite MAV; ricordiamo, per chi non lo sapesso, che MAV è l'acronimo di mediate avviso, si sottintende la parola pagamento, ed è un avviso inviato dalla banca del creditore al debitore per invitare al pagamento di una determinata somma di denaro (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Mediante_avviso).
Torniamo al caso: il pagamento del condominio a mezzo MAV avviene entro il termine indicato quale termine di scadenza, ma per ragioni connesse a valuta per l'ordinante e per il creditore, a quest'ultimo risulta un accredito in data successiva alla scadenza. Da qui l'imputazione di interessi moratori per il pagamento ritardato.
Il condomino, per questo e per altri motivi, impugna il verbale d'assemblea ed il connesso rendiconto che prevedeva questa maggiorazione di spesa; a suo modo di vedere non potevano essergli addebitati gli interessi in ragione di ritardi nell'accredito dovuti al sistema bancario e non dipendenti dalla sua volontà.
La controversia si protraeva fino alla Corte di Cassazione; gli ermellini, in relazione a questo aspetto, hanno dato ragione al condomino.
Si legge in sentenza che erroneamente la corte di merito, con la sentenza impugnata nel riconoscere la legittimità dell'applicazione degli interessi moratori “ha argomentato il suo convincimento sul presupposto che per il pagamento delle quote condominiali a mezzo di bonifico bancario, la valuta di addebito, per l'ordinante, corrisponde alla data di esecuzione del pagamento, mentre per il beneficiario la valuta di accredito è in funzione del tipo di posizione dei tempi di esecuzione concordati con la banca del correntista creditore”.
Così stando le cose, proseguono i giudici di Cassazione nella loro motivazione “la sentenza impugnata non sembra aver fatto corretta applicazione dei principi a fondamento della responsabilità del debitore posto che, come osservato dalla ricorrente, dalle n. 4 quietanze di pagamento i versamenti risultavano avvenuti prima delle rispettive date di scadenza. Infatti, pur avendo dato atto analiticamente di tutti i presupposti necessari ai fini del saldo dei ratei, la sentenza impugnata nell'applicare il principio di esatto adempimento, ha erroneamente riferito la data di esecuzione della prestazione a quella di accredito del versamento sul conto corrente intestato al Condominio, senza tenere conto che questo ulteriore aspetto attiene alla disciplina del rapporto bancario, cui la debitrice è estranea” (Cass. 14 ottobre 2015 n. 207869).
Come dire: il condomino-debitore è responsabile delle proprie azioni, non dei ritardi dell'istituto di credito del condominio.
=> Condominio e pagamento in contanti.
=> E' possibile pagare a rate le spese condominiali?