Sempre pia'¹ spesso ci capita di ricevere e-mail di chiarimento in merito al concetto di condomino presente all'assemblea condominiale.
Una delle ultime recita cosa'¬:
“Un dubbio che leggendo vari articoli sono riuscito a fugare riguarda il significato da attribuire alla locuzione «condo'mini presenti in assemblea».
Mi spiego: non considerando le deleghe rilasciata all'amministratore, perchè vietate, limitando per ogni condomino le deleghe ad un massimo di 200 millesimi e stabilendo la meta' o un terzo dei presenti, a seconda del caso, per la validita' delle delibere assembleari si presume che il legislatore abbia voluto intendere presenti quelli fisicamente in carne e ossa e non quelli presenti per delega”.
Giacchè il nostro lettore presume che i presenti per delega non debbano essere considerati tali, ci impone l'onere di dimostrare che questa sua conclusione presuntiva sia errata, come errate, e preciseremo anche qui il perchè ed i limiti dell'errore, sono le conclusioni relative a deleghe all'amministratore e deleghe in eccesso.
Quorum costitutivi: si tratta delle maggioranze che la legge richiede affinchè l'assemblea possa essere costituita, ossia possa iniziare al fine di deliberare.
L'art. 67, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile specifica che “ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”.
Poichè chi interviene e' da ritenersi presente, fintanto che non si allontani dell'assemblea, deve considerarsi presente anche chi ha deciso di non intervenire personalmente, ma delegando una persona di propria fiducia.
=> Perche' i condomini con delega devono essere conteggiati ai fini dell'assemblea
La prima conclusione cui bisogna giungere, quindi, e' che presenti in assemblea non devono essere considerati solamente i condo'mini fisicamente presenti al momento e nel luogo della riunione, ma anche quelli che abbiano delegato qualcun altro ad esserlo.
Ove tale persona sia un altro condomini, egli contera' per lui e per tante altre persone che gli hanno conferito delega.
Questa conclusione ci permette di passare alle precisazioni su numero massimo di deleghe e deleghe all'amministratore.
Come specificato dal secondo periodo del primo comma dell'art. 67 disp. att. c.c. “se i condomini sono pia'¹ di venti, il delegato non puo' rappresentare pia'¹ di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”.
Si badi: questa valutazione dev'essere fatta dal presidente dell'assemblea (anche su segnalazione dei condo'mini o dell'amministratore).
In mancanza tutti i condo'mini deleganti, anche nel caso di eccesso di deleghe dovranno essere considerati presenti, salvo successiva impugnazione del verbale per violazione dell'art. 67 disp. att. c.c. Stesso discorso per il caso di deleghe all'amministratore di condominio (art. 67, quinto comma, disp. att. c.c.).
=> Perche' i condomini con delega devono essere conteggiati ai fini dell'assemblea