La disciplina. Come sappiamo la legge di riforma 212/2012 ha fornito un'apertura verso quei condomini che vogliono tenere gli animali in appartamento. Difatti l'ultimo comma dell'art. 1138 c.c. prevede che 'le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici'. Da una prima lettura, la norma e' alquanto chiara: rappresenta il pensiero del legislatore in un clima del concetto di animale 'oggi' (valorizzazione dell'animale dal punto di vista del rapporto uomo/animale).
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Animali in condominio. Prima della riforma, la giurisprudenza di legittimita' aveva precisato cheil divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non puo' essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facolta' comprese nel diritto di proprieta' dei condomini.
Sicchè il divieto di tenere animali nelle abitazioni private costituisce una clausola di natura contrattuale del regolamento che pone una servitu' reciproca tra i condomini (Cass. Civ. Sentenza 15 febbraio 2011 n. 3705).
Dopo la riforma, ci sono state alcune criticita' in merito all'applicabilita' della nuova norma in merito ai regolamenti gia' vigenti al momento della riforma; difatti, secondo alcuni autori, la norma non potrebbe applicarsi che per l'avvenire, in virtu' del principio generale di irretroattivita' delle leggi di cui all'art. 11, comma 1, prel. c.c.
Da cio' conseguirebbe che il vecchio regolamento, contrattuale e trascritto, che prevedesse ad esempio il divieto alla detenzione di cani di grossa taglia, manterrebbe la propria efficacia.
L'interpretazione in esame e' stata smentita dalla pronuncia del Tribunale di Cagliari (Ordinanza 22 luglio 2016).
Difatti a parere del giudicante, il legislatore approvando il nuovo testo dell'art. 1138 c.c., si e' voluto adeguare all'evoluzione della coscienza sociale, riconoscendo l'esistenza del diritto alla tutela del rapporto uomo-animale, ne consegue, allora, che la nuova norma vada ad incidere anche sui regolamenti condominiali vigenti, determinando l'immediata caducazione delle clausole che vietano o limitano la detenzione degli animali domestici (si verificherebbe la c.d. nullita' sopravvenuta, in base alla quale l'entrata in vigore della nuova normativa comporta la nullita' delle clausole in contrasto con essa).
=> Animali in condominio, ecco cosa devi sapere
I problemi in condominio. Abbiamo visto come l'evoluzione del diritto ha valorizzato il rapporto uomo/animale. Tuttavia e' opportuno ricordare che il proprietario deve sempre rispettare il proprio condominio.
A tal proposto si ricorda che il condomino sara' ritenuto responsabile qualora il proprio animale emetta rumori molesti intollerabili oppure odori sgradevoli (844 c.c.) in tal caso si potra' chiedere la cessazione della turbativa ricorrendo all'allontanamento dell'animale (art. 700 c.p.c.).
Nel caso di immissioni rumorose e' possibile ipotizzare la sussistenza del reato di 'disturbo del riposto delle persone' (art. 659 del c.p.) purchè il disturbo sia arrecato ad un numero indeterminato di persone. In argomento la Cassazione ha evidenziato che il reato di cui all'articolo 659 del c.p.
e' ravvisabile anche in relazione all'abbaiare dei cani, poichè la norma incriminatrice impone ai padroni degli animali di 'impedirne lo strepito', senza che possa essere invocato, in senso contrario, un 'istinto insopprimibile' ad abbaiare dell'animale per sostenere l'insussistenza del reato'.
Ai fini della configurabilita' della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p., e' necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralita' di persone, ancorchè non tutte siano state poi disturbate'¦ e' necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillita' di un numero indeterminato di persone (Corte di Cassazione Penale Sentenza 22 dicembre 2016, n. 54531).
Il numero di animali in condominio: il provvedimento del Comune di Gaeta. Attualmente non vi sono delle vere e proprie disposizioni legislative che regolamentano il numero di animali che e' possibile detenere in un appartamento domestico.
Ovviamente, il proprietario prima di prendere un animale deve sempre tener conto delle peculiari esigenze etologiche specifiche. Difatti a carico del condomino ci sono una serie di obblighi come quello di curare, rispettare l'animale e di sottoporlo a periodiche visite veterinarie e di mantenere salubre l'ambiente in cui vive.
Premesso quanto innanzi esposto, appare del tutto singolare la vicenda del Comune di Gaeta.
Il caso divenuto 'spinoso' riguardava due donne che, in un quartiere ad alta densita' abitativa, detenevano oltre 50 felini in un giardino, circondato da alte reti. L'elevato numero dei felini (a causa anche della temperatura estiva avevano reso impossibile la vita degli altri condomini, costretti a combattere con i cattivi odori provenienti dal giardino sottostante.
A seguito di numerose lamentele, il consiglio comunale di Gaeta nella seduta del 28 settembre 2017 ha approvato una delibera con la quale ha modificato il proprio regolamento sulla tutela degli animali.
In pratica il consiglio ha abrogato il divieto di fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni ed ha fissato dei specifici paletti sul numero degli stessi.
Nel nuovo regolamento si legge che:
La delibera citata ha suscitato diverse criticita' soprattutto da parte delle associazioni degli animali.
Difatti contro tale nuova disposizione era insorta l'associazione animalista che avvio' una raccolta firme che in poco piu' di una settimana raccolse quasi 4mila sottoscrizioni, che pero' non ottennero l'effetto sperato.
Pertanto l'associazione propose il ricorso all'autorita' competente affinchè la delibera venisse annullata.
Dagli organi di stampa si e' appreso che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina ha rigettato il ricorso presentato dall'associazione A.D.A. (Associazione difesa degli animali) contro la modifica al nuovo regolamento per la tutela degli animali approvato all'unanimita' nell'ultimo consiglio comunale con la seguente motivazione: 'Considerato che non sussistono i presupposti per rilasciare l'invocata misura cautelare, tenuto conto della natura non dispositiva dell'atto generale gravato, il ricorso e' stato rigettato'.
Tale rigetto e' stato un duro colpo per gli animalisti che speravano in un diverso verdetto. Non resta che
Difatti contro tale nuova disposizione era insorta l'associazione animalista che avvio' una raccolta firme che in poco piu' di una settimana raccolse quasi 4mila sottoscrizioni, che pero' non ottennero l'effetto sperato.
Pertanto l'associazione propose il ricorso all'autorita' competente affinchè la delibera venisse annullata.
Dagli organi di stampa si e' appreso che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina ha rigettato il ricorso presentato dall'associazione A.D.A. (Associazione difesa degli animali) contro la modifica al nuovo regolamento per la tutela degli animali approvato all'unanimita' nell'ultimo consiglio comunale con la seguente motivazione: 'Considerato che non sussistono i presupposti per rilasciare l'invocata misura cautelare, tenuto conto della natura non dispositiva dell'atto generale gravato, il ricorso e' stato rigettato'.
Tale rigetto e' stato un duro colpo per gli animalisti che speravano in un diverso verdetto. Non resta che attendere gli eventuali sviluppi della vicenda in merito alla limitazione di animali in condominio. Di certo una imposizione di restrizione della detenzioni di animali potrebbe addirittura avere l'effetto di aumentare il rischio di accumulo compulsivo in ambienti inadeguati.
=> Animali in condominio, ecco cosa devi sapere