Con il Decreto Legislativo 102/2014 e' stato poi previsto l'obbligo di adeguamento degli stessi impianti condominiali, entro il 31 dicembre 2016,con l'introduzione di sistemi volti a garantire la termoregolazione e la contabilizzazione del consumo individuale.
Cio' opportunamente premesso, il caso che ci apprestiamo a commentare riguarda la riduzione in pristino di un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale dismesso da circa dieci anni, successivamente alla declaratoria di nullita' di una delibera condominiale.
Il caso. Una condomina ha citato in giudizio il condominio ove risiedeva per chiedere di provvedere al ripristino funzionale dell'impianto centralizzato di riscaldamento, pertanto, illegittimamente dismesso.
Il condominio si e' costituito in giudizio ed ha tacciato l'azione di temerarieta' . Postulerebbe - secondo siffatta difesa - un atto emulativo la richiesta di parte attrice, siccome i condo'mini, a seguito della originaria deliberazione, avevano provveduto a realizzare uti singulis degli impianti autonomi, investendo non pochi danari. Molti di pia'¹, viceversa, sarebbero dovuti occorrere per ripristinare l'impianto originario comune.
Il Tribunale di Foggia, qualificando l'azione come possessoria, accoglieva la domanda della attrice, sa'¬ da condannare il condominio a provvedere all'immediato pristino funzionale dell'impianto centralizzato di riscaldamento.
La Sentenza veniva in seguito impugnata avanti la Corte di Appello territorialmente competente.
I giudici di merito collegiali hanno apprezzato i motivi di gravame sollevati dal Condominio soccombente, ribaltando l'esito della causa.
Dopo aver ritenuto che l'azione in commento avesse natura petitoria e non possessoria, il decidente di seconde cure ha ritenuto che essa (domanda) potesse essere qualificata come atto emulativo. A tal proposito, e' stato argomentato in sentenza che l'attrice (appellata) anche se aveva ottenuto la nullita' della delibera originaria, in sede di impugnazione, ben prima, aveva omesso di chiedere che ne fosse immediatamente inibita la efficacia; frattanto, i numerosi condo'mini dell'edificio, facendo affidamento sull'allora efficace statuizione, si erano dotati di impianto autonomo per salvaguardare le esigenze di riscaldamento interne alle proprie abitazioni.
Ergo, secondo la Corte di Appello adita la pretesa azionata dalla condo'mina configurava una sorta di 'abuso del diritto', potendo la rispettiva domanda trovare soddisfazione attraverso il ricorso al risarcimento del danno per equivalente (cioe' in danaro e non quindi secondo il presupposto dell'alternativita' della 'forma specifica', come invece preteso).
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La 'impavida' condomina non si e' pero' scoraggiata e ha deciso di ricorre avanti la Suprema Corte diCassazione per chiedere 'Giustizia'. La sua tenacita' qui e' stata qui premiata!
La Sentenza. I Giudici di Legittimita' , esaminati tutti i motivi di doglianza e unificandoli nella trattazione, ha elaborato un principio di diritto sul merito che e' destinato a lasciare un solco indelebile nella gestione delle vicende condominiali relativamente alla gestione di un impianto centralizzato di riscaldamento ormai dismesso.
La Suprema corte ha commentato il concetto di 'atto emulativo' ascrivendogli un significato diverso rispetto quello assegnato dai giudici di merito di secondo grado.A parere degli Ermellini, postula un atto emulativo quello che, benchè tragga fondamento in una fonte legittima,si pone in termini di obiettiva inutilita' per il proprietario-richiedente si configuri, nello stesso tempo, come dannoso per i destinatari della pretesa (da cui gli estremi anche dell'abuso del diritto).
Ora, nella fattispecie de qua, il ripristino funzionale dell'impianto di riscaldamento centralizzato non puo' essere equiparato ad un atto emulativo, in quanto tale inteso, siccome esso in sè integra appieno un interesse meritevole di soddisfazione, gia' in forza della declarata invalidita' di cui era affetta la delibera assunta dall'assemblea dei condo'mini.
La Corte di Appello di Bari avrebbe quindi indebitamente formulato un giudizio di proporzionalita' fra l'utilita' conseguibile dalla condomina e l'onerosita' che ne sarebbe derivata in capo ai condomini, cosa'¬ da giungere apoditticamente a considerare 'abusivo' il diritto preteso dalla condomina ricorrente: che tale, invece, non puo' essere ritenuto.
Donde, il Giudice supremo ha deciso di rinviare la causa al Giudice di secondo grado di modo chè lo stesso possa nuovamente entrare nel merito della decisione, previa applicazione del principio di diritto che ha avuto cura di esprimere nella sentenza in commento.
Tanto vale per concludere affermando che ogni condominio che abbia dismesso'illegittimamente' il proprio impianto centralizzato per il riscaldamento, cioe' non raccogliendo previamente la unanimita' dei consensi, e' astrattamente a rischio di ripristino funzionale su mera iniziativa individuale, e cio' indipendentemente dalle varabili del'tempo' e dei 'costi'.
Attenzione, allora, perchè questo inverno potrebbe rivelarsi rovente'¦
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