Che cosa vuol dire condomino moroso?
Quando un condomino puo' essere definito moroso?
Quali sono le conseguenze della morosita' ?
Sebbene sia usuale utilizzare la locuzione condomino moroso, essa ha un effettivo valore solamente dal momento in cui la persona che deve eseguire la prestazione non lo ha fatto entro il termine stabilito.
Il condomino moroso, quindi, e' quella persona che non ha pagato le quote condominiali a lui riferibili entro la scadenza ad esse riferibili.
Fondamentale, quindi, per comprendere da quando il condomino possa definirsi moroso sono i termini del pagamento. Per individuarli, e' indispensabile guardare:
a) alle norme che regolamentano il tempo di adempimento delle obbligazioni;
b) al contenuto del verbale di assemblea, del regolamento di condominio e/o del preventivo, del consuntivo e dei relativi piani di riparto;
c) nel caso di spese ordinate dall'amministratore, ove cio' sia possibile, al provvedimento col quale sono state richieste.
=> Condomino moroso, che fare?
Ai sensi dell'art. 1183 del codice civile:
Se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo' esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virta'¹ degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, e' stabilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento e' rimesso alla volonta' del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se e' rimesso alla volonta' del creditore, il termine puo' essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Esempio: l'amministratore presenta all'assemblea il preventivo di gestione ed il relativo riparto. Nella ripartizione e' specificata la quota mensile o bimestrale, ecc. di riferimento di ogni condomino.
Ove il verbale o il regolamento di condominio non contengano alcuna indicazione in merito alla tempistica del pagamento (nonostante quota mensile si specifica che le somme debbano essere pagate anticipatamente ogni bimestre), deve ritenersi che ogni condomino debba versare le proprie quote all'inizio del mese di riferimento, poichè cio' e' indispensabile per garantire l'erogazione dei servizi resi nell'interesse comune.
Quanto alle eventuali somme a conguaglio a favore del condominio indicate nel rendiconto, deve ritenersi che in assenza di indicazioni assembleari/regolamentari, esse, in ragione di quanto disposto dall'art. 1183 summenzionato, possano essere pretese dall'amministratore subito dopo la loro approvazione da parte dell'assemblea.
=> Condomino moroso e recupero crediti: se il credito e' esiguo e' meglio non proseguire con il pignoramento?
Quanto alle somme richieste dallo stesso amministratore in ragione di interventi disposti sulla base dei propri poteri (art. 1135, secondo comma, c.c.), la data di pagamento e' quella indicata nel provvedimento di richiesta dell'amministratore; la successiva approvazione assembleare serve, eventualmente, a consentire la richiesta di un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
In definitiva, il condomino moroso e' quella persona che non e' in regola con i pagamenti in relazione alle scadenze previste in relazione ed individuabili secondo le modalita' su esposte.
E' utile rammentare che in condomino e' costituito in mora automaticamente, cioe' senza necessita' di formale intimazione, con la scadenza del termine (art. 1219 n. 3 c.c.) e che l'amministratore ha l'obbligo di agire contro di esso nel termine di sei mesi decorrenti dalla data di scadenza del credito, salvo dispensa assembleare (art. 1129, ottavo comma, c.c.).